L’ANAC deve sempre dimostrare l’interesse concreto e attuale all’iscrizione nel casellario, evitando automatismi che ne snaturino la funzione informativa.
L’iscrizione nel casellario informatico dell’ANAC non può avvenire in modo meccanico ed automatico a seguito di una semplice segnalazione della stazione appaltante. L’Autorità deve sempre verificare la reale utilità della notizia e motivare in modo puntuale la propria decisione, nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e imparzialità.
A confermarlo è la sentenza n. 8471 del 31 ottobre 2025 del Consiglio di Stato. I giudici di Palazzo Spada hanno ribadito che il potere informativo dell’ANAC, previsto dall’art. 222, comma 10, del D.lgs. 36/2023, deve essere esercitato con ponderazione e motivazione. Il casellario informatico, infatti, non ha natura sanzionatoria, ma serve a fornire alle stazioni appaltanti informazioni utili per valutare l’affidabilità degli operatori economici.
L’Autorità, quindi, non è obbligata a recepire automaticamente le segnalazioni ricevute, l’annotazione deve risultare concretamente utile ai fini del giudizio di affidabilità. In presenza di comportamenti poco chiari o contraddittori della stazione appaltante, la motivazione deve essere particolarmente accurata.
Il caso concreto
La vicenda nasce dal ricorso di un’impresa affidataria, il cui contratto era stato risolto dal Comune per presunti inadempimenti legati alla polizza fideiussoria e al rifiuto di sottoscrivere un nuovo atto contrattuale correttivo. A seguito della segnalazione dell’ente, l’ANAC aveva disposto l’annotazione nel casellario, individuando il “grave inadempimento” nel mancato consenso alla rettifica contrattuale. L’impresa ha impugnato il provvedimento, sostenendo che la decisione dell’Autorità fosse viziata da difetto di istruttoria e da una scarsa coerenza della condotta comunale, la quale aveva generato incertezza sull’effettiva esigibilità delle prestazioni.
Il TAR ha accolto il ricorso, riconoscendo che le contraddizioni della stazione appaltante rendevano l’annotazione priva di reale utilità ai fini del giudizio di affidabilità.
La decisione d’appello
Il Consiglio di Stato, pur dichiarando irricevibile l’appello del Comune per tardività, ha confermato nel merito la correttezza della decisione di primo grado. Secondo i giudici, l’ANAC deve sempre dimostrare l’interesse concreto e attuale all’iscrizione nel casellario, evitando automatismi che ne snaturino la funzione informativa.
In particolare, il Collegio ha sottolineato che:
- quando la stazione appaltante ha tenuto un comportamento ambiguo o contraddittorio, l’Autorità deve valutarne la possibile corresponsabilità nel fallimento del rapporto contrattuale;
- le incertezze della pubblica amministrazione possono costituire circostanze eccezionali che rendono inutile o inopportuna l’annotazione;
- l’iscrizione incide direttamente sulla reputazione professionale dell’operatore, per questo deve essere sempre proporzionata e adeguatamente motivata.
Il Collegio ha ritenuto che l’ANAC avrebbe dovuto valutare il comportamento ondivago dell’amministrazione a seguito di “continui ripensamenti” (parlando prima di nullità parziale del contratto, poi pretendendo l’esecuzione e infine dichiarando la risoluzione per inadempimento) e astenersi dall’iscrivere l’impresa, evitando di trasformare un contenzioso complesso in un presunto illecito professionale.

