Adottato il nuovo regolamento per la gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Il 21 giugno 2025 sulla Gazzetta Ufficiale n. 142, è stato pubblicato l’avviso relativo alla Delibera n. 225/2025, con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il nuovo Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in conformità all’articolo 222, comma 10, del D.Lgs. 36/2023.
Questo nuovo regolamento sostituisce integralmente quello precedente, adottato con la Delibera n. 272 del 20 giugno 2023.
La revisione normativa tiene conto delle prassi operative e degli orientamenti giurisprudenziali emersi dopo l’adozione del primo regolamento. Il testo aggiornato introduce una disciplina più dettagliata riguardo alla trasmissione delle informazioni, all’iscrizione delle annotazioni, alla partecipazione degli operatori economici ai procedimenti, nonché alla durata, pubblicità e oscuramento delle annotazioni nel Casellario.
Il regolamento disciplina:
- la trasmissione e aggiornamento delle notizie, delle informazioni e dei dati che le stazioni appaltanti, gli enti concedenti, le S.O.A. e gli operatori economici sono tenuti a comunicare alla
Autorità; - il procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei provvedimenti di pertinenza dell’Autorità;
- le ulteriori disposizioni previste dall’articolo 222, comma 10 del Codice.
Cosa è e quali dati contiene il Casellario informatico?
Secondo l’articolo 222 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 il casellario informatico dei contratti pubblici, servizi e forniture è istituito presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Nel casellario vengono annotate, secondo le modalità individuate dall’ANAC, con proprio provvedimento, le notizie, le informazioni, i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall’articolo 94. L’ANAC, nel medesimo provvedimento, individua le ulteriori informazioni da iscrivere nel casellario, ivi comprese quelle per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 103, nonché la durata delle iscrizioni e la modalità di archiviazione delle stesse. Nel casellario l’ANAC iscrive direttamente i provvedimenti interdittivi adottati ai sensi dell’articolo 94, comma 5, lettere e) e f).
Il Casellario interopera con il F.V.O.E. secondo le modalità di cui ai provvedimenti previsti dagli articoli 23 e 24 del Codice.
Casellario informatico: le 2 sezioni e i livelli di accessibilità
Il Casellario informatico è articolato in due sezioni (non più 3 come erano prima) distinte in base al livello di accessibilità:
- livello di libera consultazione (Casellario delle imprese\Ricerca attestazioni e Casellario delle imprese\Elenco SOA autorizzate);
- livello di accesso riservato di sola consultazione (Casellario delle imprese\Consultazione Annotazioni Riservate).
Tali livelli consentono l’accesso ai dati e alle informazioni inerenti agli operatori economici che partecipano alle gare per l’affidamento di lavori, di forniture e di servizi, non presenti in altre banche dati.
Livello di libera consultazione
Il “Livello di libera consultazione” è ad accesso pubblico e contiene i dati riguardanti le attestazioni di qualificazione rilasciate dalle S.O.A. alle imprese esecutrici di lavori pubblici e le notizie riguardanti le medesime S.O.A. La “Ricerca attestazioni” consente la ricerca degli operatori economici in possesso delle attestazioni di qualificazione, nelle quali sono indicate:
- la data di rilascio, le date di scadenza di validità triennale e quinquennale;
- la ragione sociale della S.O.A. che ha rilasciato l’attestazione;
- la ragione sociale, l’indirizzo, la partita IVA/C.F. dell’operatore economico;
- le categorie e gli importi della qualificazione conseguita;
- le generalità, compreso il codice fiscale, dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell’impresa qualificata e dei direttori tecnici;
- gli avvalimenti utilizzati ai fini del conseguimento, da parte delle imprese ausiliate, dell’attestazione di qualificazione, nonché l’elenco dei requisiti di cui all’articolo 26, comma 5, lettera b), Allegato II.12, messi a disposizione dall’impresa ausiliaria.
“L’Elenco SOA autorizzate” contiene l’elenco delle S.O.A., autorizzate all’esercizio di attestazione, nonché i provvedimenti sanzionatori comminati dall’Autorità alle stesse S.O.A., limitatamente a quelli incidenti sull’esercizio dell’attività di attestazione (sospensione e revoca), e gli estremi del provvedimento di autorizzazione, con l’indicazione:
- della sede legale e delle sedi operative;
- dei nominativi dei soci;
- dei nominativi del legale rappresentante e del direttore tecnico.
Livello di accesso riservato di sola consultazione
Il ‘‘Livello di accesso riservato di sola consultazione’’ è consentito alle stazioni appaltanti, agli enti concedenti e alle S.O.A. È, altresì, accessibile agli operatori economici limitatamente alla propria posizione tramite procedura telematica gestita dall’Autorità.
Tale livello rende accessibili i dati e le informazioni inerenti agli operatori economici, non acquisibili attualmente tramite il FVOE e, in particolare:
- le notizie e le informazioni relative alle seguenti fattispecie di cui all’articolo 98, comma 3:
- 1. sanzione esecutiva irrogata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all’oggetto specifico dell’appalto (lettera a);
- condotta dell’operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale (lettera c);
- condotta dell’operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori (lettera d);
- condotta dell’operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa (lettera e);
- le comunicazioni effettuate dal Procuratore della Repubblica competente all’Autorità, ai sensi dell’articolo 98 comma 2 lettera f) del Codice, circa l’omessa denuncia all’autorità giudiziaria da parte dell’operatore economico vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (lettera f);
- i provvedimenti interdittivi a contrarre con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche di cui all’articolo 14, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, modificato dall’articolo 13, decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito in legge n. 215 il 17 dicembre 2021;
- le ulteriori misure interdittive che impediscono la partecipazione alle gare e la stipula dei contratti o subcontratti, comprese quelle di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- i provvedimenti interdittivi adottati dall’Autorità ai sensi dell’articolo 94, comma 5, lettere e) e f), del Codice;
- le informative antimafia di cui all’art. 84 del codice antimafia;
- le informazioni inerenti alle cessazioni di attività risultanti dal registro delle imprese, ove comunicate;
- i provvedimenti di interdizione al conseguimento di nuova attestazione di qualificazione di cui all’articolo 18, commi 4 e 23, dell’Allegato II, punto12, al Codice;
- le comunicazioni effettuate dal Prefetto al Presidente dell’Autorità ai sensi dell’art. 32 D.L.. 24 giugno 2014 n. 90 circa l’adozione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio alle imprese, dando evidenza di un’eventuale e successiva applicazione all’operatore economico della misura del controllo giudiziario ex art. 34 bis, codice antimafia.
Il “Livello di accesso riservato di sola consultazione” per gli operatori economici qualificati contiene anche:
- tutte le cause non ricomprese nel comma 2 alle quali consegue la perdita dei requisiti di qualificazione riconosciuti ad un operatore economico qualificato e che, pertanto, diano luogo a ridimensionamento o decadenza dell’attestazione di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici ad esso rilasciato;
- la perdita del requisito relativo al possesso del sistema di qualità aziendale riconosciuto dagli organismi di certificazione;
- la falsità delle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione prevista dall’articolo 100, comma 4;
- i certificati dei lavori utili per gli operatori economici al conseguimento dell’attestazione di qualificazione e – per gli operatori economici non qualificati – per la dimostrazione dei requisiti
speciali direttamente in sede di affidamenti pubblici.
Integrazione con sistemi digitali
Il Regolamento conferma l’interoperabilità del Casellario con il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) e con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), come previsto dagli articoli 23 e 24 del Codice dei contratti pubblici. Tale integrazione consente la digitalizzazione completa del ciclo di vita dei contratti pubblici e lo scambio automatico di dati tra le piattaforme utilizzate da operatori e amministrazioni.
Procedure di annotazione
Le procedure per l’iscrizione delle annotazioni variano a seconda del soggetto che effettua la comunicazione, e si distinguono in:
- comunicazioni da parte di stazioni appaltanti, enti concedenti e SOA;
- iniziative degli operatori economici qualificati;
- provvedimenti adottati direttamente dall’Autorità o su segnalazione di soggetti qualificati quali Prefetture, Procure della Repubblica o Tribunali.
Per ogni tipologia sono definiti obblighi di comunicazione, documentazione richiesta, modelli da utilizzare, termini procedurali e modalità di contraddittorio. È prevista inoltre una procedura semplificata di archiviazione in caso di segnalazioni irricevibili, inconferenti o manifestamente infondate.
Durata e oscuramento delle annotazioni
La permanenza delle annotazioni nel Casellario varia in base alla natura dell’informazione inserita: può durare due o tre anni oppure coincidere con la durata della misura interdittiva. Al termine di questo periodo, l’annotazione può essere oscurata su richiesta dell’operatore economico. È altresì possibile l’oscuramento anticipato in caso di annullamento o revoca del provvedimento, oppure a seguito di accordi transattivi.
Entrata in vigore
Il nuovo regolamento è disponibile sul sito ufficiale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Le disposizioni entrano in vigore il 22 giugno 2025, giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale, e si applicano alle comunicazioni ricevute dopo tale data.