tratto da serviziocontrattipubblici.org

Quesito del Servizio Supporto Giuridico

Codice identificativo:  3656

Data emissione:  02/10/2025

Argomenti: Subappalto

 Oggetto:   Campo di applicazione subappalto o subaffidamento

Quesito:    

Un operatore economico ha presentato alla S.A. una comunicazione di subaffidamento con oggetto “opere in c.a.” di importo inferiore al 2% dell’importo della prestazione e inferiore ai 100.000 euro. Secondo lo scrivente è riconducibile ad un lavoro e quindi nel campo di applicazione di subappalto (dove discendono tutti altri obblighi) e non nel subaffidamento in quanto non riguarda noli a caldo o fornitura con posa in opera. Questo Supporto concorda con questa tesi appena esposta?

Risposta aggiornata    

Come precisato in un precedente parere reso dallo scrivente servizio (parere n. 2285 del 2023), perché possa configurarsi il subappalto è necessario che ricorrano i presupposti di legge richiamati dall’art. 119, comma 2 del Codice dei contratti pubblici. Pertanto, si configura un subappalto se l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto (con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore), mentre la seconda parte del comma 2 del citato art. 119 assimila al subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall’appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate (o di importo superiore a 100.000 euro) in cui l’incidenza del costo della manodopera e del personale impiegato è superiore al 50% dell’importo del subcontratto. In quest’ultimo caso è, dunque, necessario il superamento sia della soglia quantitativa (valore superiore al 2% dell’appalto o comunque superiore a 100.000 Euro) che della soglia qualitativa (incidenza della manodopera superiore al 50%) e laddove ciò si realizzi, il subcontratto è da intendersi assimilato al subappalto e, dunque, soggetto alla relativa disciplina. Il legislatore ha voluto, dunque, stabilire una soglia al di sopra della quale un contratto stipulato dall’appaltatore con terzi viene qualificato in ogni caso come subappalto, ai fini della disciplina dei contratti pubblici, a prescindere da ogni approfondimento circa la relativa natura, ma ciò non toglie, tuttavia, che i contratti che restano al di sotto di tali soglie non siano mai subappalti se il contratto che l’appaltatore stipula con un terzo possiede la causa tipica di un contratto di appalto e “ove le relative prestazioni non presentino carattere puramente strumentale e accessorio e siano dirette nei confronti dell’Amministrazione, e non della struttura organizzativa dell’affidatario” (cfr. Tar Roma, sez. I bis, sent. n. 7826 del 14/06/2022). La circostanza che il subappalto sussista anche quando non siano superate le soglie qualitative e quantitative fissate dalla norma è confermato dal tenore del comma 16, ultimo periodo dell’art. 119 del D.Lgs. n. 36 del 2023 secondo cui “per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà”. La stazione appaltante dovrà, dunque, tenere in considerazione tutti gli aspetti di cui sopra ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie.

Torna in alto