Tratto da: Ministero Interno 

Territorio e autonomie locali 24 Ottobre, 2025
 
Categoria 05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
 
Sintesi/Massima

In via generale, si rileva che il cambio di denominazione di un gruppo è da ritenersi possibile, fatta salva ogni altra valutazione politica.

Testo

(Parere n.19400 del 25.6.2025) Si fa riferimento alla nota del … con la quale una Prefettura, nel trasmettere l’istanza del … di un consigliere comunale, ha chiesto l’avviso di quest’Ufficio in merito al caso prospettato. In particolare, il signor …, capogruppo del gruppo consiliare denominato “Per …” del comune di …, si è visto negare, da parte del sindaco, la richiesta di cambio di logo e denominazione del proprio gruppo consiliare di appartenenza da “Per …” a “Svolta … per …”, sottoscritta dai tre consiglieri che ne fanno parte. Al riguardo, occorre premettere che l’esistenza dei gruppi consiliari non è espressamente prevista dalla legge, ma si desume implicitamente da quelle disposizioni normative che contemplano diritti e prerogative in capo ai gruppi o ai capigruppo (art.38 comma 3, art.39 comma 4 e art.125 del decreto legislativo n.267/00). La materia è regolata da apposite norme statutarie e regolamentari adottate dai singoli enti locali nell’ambito dell’autonomia organizzativa dei consigli, riconosciuta dall’art.38 del citato decreto legislativo n.267/2000. In via generale, si rileva che il cambio di denominazione di un gruppo è da ritenersi possibile, fatta salva ogni altra valutazione politica. Tuttavia, sono i singoli enti locali, nell’ambito della propria potestà di organizzazione, i titolari della competenza a dettare norme, statutarie e regolamentari, nella materia. Nel caso in esame trattasi di cambio di denominazione di un gruppo consiliare che appare rientrare nelle scelte delle formazioni politiche presenti nel consiglio e, quindi, da ritenersi ammissibile. In merito a tale problematica lo statuto del comune di … non sembra prevedere alcun divieto, mentre il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale all’articolo 9, comma 5, espressamente prevede “Le variazioni alla costituzione, alla composizione ed al nome dei Gruppi, ovvero alle funzioni di Capogruppo e del suo Vice, saranno comunicate per iscritto al Presidente del Consiglio che provvederà a darne informazioni al Consiglio Comunale nella prima seduta utile”. Tale procedura prevista dalla suddetta norma sembra essere stata seguita dai consiglieri che hanno rivolto istanza di cambio di denominazione al presidente del consiglio. Tuttavia, il rigetto dell’istanza dei consiglieri di modifica della denominazione del gruppo viene ricondotto alle disposizioni di cui al comma 1 del citato articolo 9 che disciplina gli adempimenti cui sono tenuti i consiglieri a seguito della convalida degli eletti. Il predetto comma 1 riguarda, quindi, il termine che decorre dalla deliberazione di convalida degli eletti al fine di comunicare la costituzione dei gruppi e l’adesione al singolo gruppo. Il comma 5 del citato articolo 9 riguarda, invece, le variazioni che sopraggiungono in corso di mandato concernenti la costituzione, la composizione e i nomi dei gruppi, da comunicare al presidente del consiglio che provvederà ad informare il consiglio comunale nella prima seduta utile. Pertanto, la richiesta di cambiare denominazione e logo del gruppo appare potersi ricondurre alla disposizione prevista all’articolo 9, comma 5, del citato regolamento del consiglio comunale, in assenza di previsioni che lo vietano espressamente. Tra l’altro, lo stesso consigliere, nell’istanza rivolta alla Prefettura, ha precisato “che il cambiamento di denominazione si configura come un semplice adeguamento formale, senza modifiche nella composizione, nel capogruppo (che rimane …), né nelle funzioni delle commissioni consiliari”. In merito alla modifica di denominazione di un gruppo consiliare si può applicare il principio giurisprudenziale che si evince da una pronuncia del giudice amministrativo secondo cui “il rapporto che lega il candidato eletto al partito di appartenenza non esercita influenza giuridicamente rilevabile, attesa la mancanza di rapporto di mandato e l’assoluta autonomia politica dei rappresentanti del consiglio comunale e degli organi collegiali in generale rispetto alla lista o partito che li ha candidati” (cfr. TAR Puglia-sez.Bari, sent. n.506/2005). Atteso il surriferito quadro normativo e giurisprudenziale, si condivide l’avviso espresso dalla Prefettura secondo cui il mutamento di denominazione del gruppo e del logo appare coerente con la disciplina prevista dal regolamento del consiglio comunale all’articolo 9, comma 5. Ed invero, tale possibilità è stata consentita dal consiglio dell’ente locale in oggetto che, nell’esercizio della propria autonomia normativa, ha espressamente previsto il cambio di denominazione del gruppo in corso di consiliatura.

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