Tratto da: dgt.mef.gov.it

Sentenza del 27/05/2024 n. 154/1 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli Venezia-Giulia

B&B e natura occasionale dell’attività

Non si considera imprenditoriale l’attività di B&B che rispetta le prescrizioni della Legge regionale di riferimento. Questo principio di diritto è stato espresso dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli-Venezia Giulia in aderenza alla precedente ordinanza della Corte di Cassazione n. 32034/2019. Nella specie, i giudici friulani hanno rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate che aveva notificato due distinti avvisi di accertamento per contestare, a fini contributivi e dell’Iva, la natura occasionale dell’attività di B&B e affittacamere esercitata dai contribuenti. Secondo gli stessi giudici, dalla documentazione versata in atti emergeva a pieno il rispetto, oltreché della normativa nazionale, anche delle prescrizioni regionali in materia, con specifico riferimento all’organizzazione familiare dell’attività, in base alla quale l’ospitalità veniva concessa secondo la disponibilità e volontà della famiglia.

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