Tratto da: ANAC
Contratto di partenariato pubblico privato per lavori di riqualificazione edile, impiantistica e ai servizi di logistica pazienti, lavanolo e manutentivi nelle strutture di competenza
“La Stazione appaltante, previo annullamento in autotutela degli atti oggetto di contestazione, è tenuta a rimuovere i vizi e le criticità segnalate”. Così Anac, con parere di precontenzioso n. 88, approvata dal Consiglio dell’Autorità del 4 marzo 2026, è intervenuta sull’istanza singola di parere per la soluzione delle controversie riguardo l’affidamento di un contratto di partenariato pubblico privato per i lavori di riqualificazione edile impiantistica e ai servizi di logistica pazienti, di lavanolo e manutentivi nelle strutture dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, di importo pari a 138.904.821 euro.
Secondo il ricorrente, la procedura dell’Azienda sanitaria di Cosenza era affetta da numerosi vizi, tale da renderla formalmente e sostanzialmente illegittima. La Deliberazione n. 2733/2025, con cui è stata dichiarata fattibile la proposta presentata dal Consorzio Italia Servizi, è carente della puntuale analisi degli elementi che devono sussistere affinché un’opera possa essere realizzata con la formula del PPP”.
Anac evidenzia, poi, che “è assente il rischio di disponibilità, o rischio lato offerta, atteso che il capitolato speciale d’appalto non prevede un sistema di controlli e penali, legati al rispetto di specifici standard quali-quantitativi nell’erogazione dei servizi, tali da incidere effettivamente sul recupero degli investimenti iniziali”.
“Il PEF risulta carente di taluni elementi essenziali, richiesti dalla Guida RGS alla simulazione dei piani economico finanziari – OPERE FREDDE e citati nelle Linee Guida n. 9 approvate dall’Autorità”.
Pertanto, stabilisce Anac, “la Stazione appaltante, previo annullamento in autotutela degli atti oggetto di contestazione, è tenuta a rimuovere i vizi e le criticità segnalate. La stazione appaltante che non intenda conformarsi al parere deve comunicare, con provvedimento da adottare entro quindici giorni, le relative motivazioni alle parti interessate e all’Autorità, che può proporre il ricorso”.

