La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 7281/2025, segna un punto fermo sull’interpretazione e applicazione dell’istituto dell’avvalimento, con particolare riferimento ai requisiti di capacità tecnico-professionale previsti dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023). Questa pronuncia ribadisce la distinzione tra “avvalimento di garanzia” e “avvalimento operativo“, sottolineando l’importanza della specifica indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria, un elemento che si rivela fondamentale per la validità del contratto.
Il caso: contratto di avvalimento, fatturato specifico e risorse umane
La vicenda trae origine da una gara d’appalto indetta per un servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio. L’aggiudicataria si era avvalsa di un’altra impresa (ausiliaria) per dimostrare il possesso del fatturato specifico richiesto. La società ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione, sostenendo che il contratto di avvalimento fosse nullo per la mancata specificazione delle risorse umane da impiegare. Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, riformando la sentenza del TAR Piemonte e annullando l’aggiudicazione.
La decisione si fonda su due pilastri interpretativi:
- la natura del fatturato specifico secondo il D.Lgs. 36/2023;
- le modalità di applicazione dell’avvalimento operativo.
Il fatturato specifico come requisito tecnico-professionale
Tra i principali punti chiariti dal correttivo (D.Lgs. 209/2024):
- il fatturato globale rientra nella capacità economico-finanziaria, con limite massimo pari al doppio del valore stimato dell’appalto;
- il fatturato specifico è un requisito tecnico-professionale, in quanto dimostra l’esperienza maturata nell’esecuzione di contratti analoghi, non la solidità patrimoniale;
- l’orizzonte temporale di riferimento per comprovare l’esperienza è stato esteso fino a 10 anni;
- le stazioni appaltanti non possono introdurre requisiti ulteriori rispetto a quelli tipizzati dall’art. 100, salvo deroghe previste dalla legge (es. art. 102 per lavori di particolare complessità).
La stazione appaltante, e in un primo momento il TAR, avevano erroneamente classificato il fatturato specifico come un requisito economico-finanziario. Tale errore ha avuto una conseguenza diretta sul tipo di avvalimento necessario.
Avvalimento “operativo”
La sentenza chiarisce che l’avvalimento necessario per i requisiti tecnico-professionali è di tipo operativo. L’articolo 104 del D.Lgs. 36/2023 richiede che il contratto di avvalimento indichi in modo specifico le “dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali” che l’impresa ausiliaria si obbliga a mettere a disposizione. Nel caso in esame, il contratto di avvalimento specificava i fatturati e i mezzi (trattori, macchine operatrici) messi a disposizione, ma non faceva alcun riferimento alle risorse umane. Questa omissione è stata ritenuta fatale dal Consiglio di Stato, che ha richiamato l’art. 7 del disciplinare di gara, il quale sanzionava con l’esclusione la mancata indicazione delle risorse, rendendo il contratto nullo.
La decisione evidenzia che, in un appalto di servizi come lo sgombero neve, le risorse umane sono un elemento fondamentale per la corretta esecuzione. La stazione appaltante deve avere la possibilità di conoscere le effettive risorse che saranno impiegate, per poterne valutare la sufficienza e la conformità.
Quali sono le implicazioni per gli operatori di settore? Best practices
Di sicuro la sentenza offre delle indicazioni utili molto pratiche per gli operatori di settore:
- verifica la natura del requisito: prima di redigere un contratto di avvalimento, è fondamentale analizzare attentamente il bando di gara per determinare se il requisito da acquisire è di natura economico-finanziaria (avvalimento di garanzia) o tecnico-professionale (avvalimento operativo). La sentenza chiarisce che il fatturato specifico rientra nella seconda categoria;
- specificare le risorse: se il requisito è tecnico-professionale, il contratto di avvalimento deve indicare in modo specifico sia le risorse materiali/strumentali che le risorse umane messe a disposizione. L’omissione di una delle due, specialmente le risorse umane in un appalto di servizi, può comportare la nullità del contratto e l’esclusione dalla gara;
- requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione: il Consiglio di Stato ha ribadito che i requisiti di capacità tecnica e professionale, se richiesti dal disciplinare con la clausola “a pena di esclusione”, sono da considerarsi requisiti di partecipazione che devono essere posseduti già al momento della presentazione dell’offerta. La possibilità di integrarli in un momento successivo (durante la fase di verifica) non è ammessa se non sono presenti in origine.