Tratto da: Sentenzeappalti
Consiglio di Stato, sez. V, 21.10.2025 n. 8162
9.2. Quanto alla dedotta nullità del contratto di avvalimento per genericità osserva il Collegio che con il contratto di avvalimento:
– l’impresa ausiliaria si obbliga a fornire all’impresa ausiliata tutti i requisiti di carattere tecnico, ma anche economico, finanziario ed organizzativo previsti dal Bando di Gara “con riferimento particolare ai suddetti requisiti “Capacità economica e finanziaria” (articolo 7, lettera b), punti 1 e 2 del Bando – Disciplinare di Gara), “Capacità tecniche e professionali” (articolo 7, lettera c) del Bando – Disciplinare di Gara)”;
– l’ausiliaria si è in particolare obbligata a fornire le risorse umane necessarie per l’esecuzione del contratto tramite la professionalità del socio Fabrizio Vella e tramite “l’utilizzo di mezzi di trasporto adeguati per la fruizione dei siti”.
9.3. Secondo la costante giurisprudenza, anche di questa Sezione, il contratto di avvalimento non deve spingersi sino alla rigida quantificazione dei mezzi d’opera, all’esatta indicazione delle qualifiche del personale messo a disposizione ovvero alla indicazione numerica dello stesso personale. Tuttavia, l’assetto negoziale deve consentire quantomeno “l’individuazione delle esatte funzioni che l’impresa ausiliaria andrà a svolgere, direttamente o in ausilio all’impresa ausiliata, e i parametri cui rapportare le risorse messe a disposizione”, deve cioè prevedere la messa a disposizione di personale qualificato e i criteri per la quantificazione delle risorse o dei mezzi forniti (Cons. Stato, V, n. 169 del 2022; Cons. Stato, III, n. 4935 del 2021).
Alla luce dei predetti principi, tenuto conto della natura del contratto, consistente nei servizi di custodia dei siti, di biglietteria, di infopoint e bookshop, di assistenza ai visitatori disabili, di gestione dell’area di sosta, di pulizia delle aree, di gestione e manutenzione degli spazi e dei manufatti e di valorizzazione e marketing, non si desume la necessità di una dotazione di mezzi aventi particolari caratteristiche con la conseguenza che la dicitura “utilizzo di mezzi di trasporto adeguati per la fruizione del servizio” sembra coerente con la natura delle prestazioni oggetto di contratto, né è dato comprendere quale sarebbe il vulnus arrecato dall’indicazione della professionalità del dott. – OMISSIS-, socio dell’ausiliaria e dal cui organigramma si possono desumere le funzioni svolte.
Deve, pertanto, ritenersi condivisibile la conclusione cui è giunto il giudice di primo grado secondo cui “il contratto di avvalimento presenta quell’impegno chiaro da parte dell’ausiliaria a garantire l’impresa ausiliata nei confronti della stazione appaltante, essendo prevista, da un lato, la clausola per la quale la prima si è impegnata a fornire tutti i requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti dalla lex specialis, dall’altro la previsione per la quale “l’impresa concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto”. Ne consegue che (…) dall’esame delle clausole contrattuali è ben chiaro l’impegno assunto dall’ausiliaria a garantire l’impresa ausiliata attraverso la propria complessiva solidità finanziaria, senza limitazioni patrimoniali, così realizzando pienamente la funzione di garanzia dell’istituto. L’assenza di tale capacità patrimoniale da parte dell’ausiliata, peraltro, appare una mera prospettazione di parte non supportata da alcun riscontro documentale.”.
9.4. Analogo discorso deve essere seguito anche per la eccepita erroneità della sentenza in relazione al mancato possesso dei codici ATECO indispensabili per svolgere qualsiasi altro servizio analogo a quello di gara e l’assenza dei quali in capo all’ausiliaria sarebbe stata rilevante perché dimostrativa del fatto che tale ditta non potesse disporre dei requisiti di fatturato specifico e tecnico-professionali richiesti dall’art. 7 del bando e prestati alla aggiudicataria.
A prescindere dalla condivisibile considerazione del giudice di primo grado secondo cui “l’impresa ausiliata avesse già tale requisito che, conseguentemente, non è stato oggetto di avvalimento”, merita di essere evidenziato che per la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato “l’identificazione dell’attività prevalente non può essere basata sui codici ATECO sia perché non previsto dalla lex specialis, sia perché tale sistema ha principalmente funzione statistica, in quanto finalizzato ad indicare l’attività nella domanda di iscrizione nel registro delle imprese senza alcun rilievo sulla connotazione come attività prevalente od accessoria” (Cons. St., VII, n. 4530 del 2023; Cons. Stato, V, n. 262 del 2018).
Tanto è vero che questo Consiglio di Stato ha ritenuto che, data l’efficacia di mera pubblicità notizia dell’iscrizione camerale, qualora l’attività risultante dal codice Ateco non sia ritenuta coerente con l’oggetto dell’appalto, per giudicare l’idoneità professionale dell’impresa deve essere considerato anche l’oggetto sociale.

