Il TAR Lazio chiarisce che l’avvalimento con un’impresa ausiliaria cinese non è automaticamente illegittimo: conta la verifica concreta dei requisiti e la documentazione prodotta in gara.
L’impresa ausiliaria ha sede in Cina, Paese non firmatario dell’Accordo sugli appalti pubblici. Questo basta per escludere l’operatore economico da una gara pubblica?
Secondo il TAR Lazio, no. Con la sentenza n. 11895/2026, il giudice amministrativo ha affrontato il tema dell’avvalimento nel nuovo Codice Appalti, chiarendo che non esiste un divieto automatico per l’operatore che si avvale di un’impresa stabilita in un Paese terzo non firmatario dell’AAP. La stazione appaltante deve verificare il caso concreto, la lex specialis e la documentazione prodotta.
Il caso
La controversia riguarda una procedura aperta, indetta ai sensi degli artt. 59 e 71 del D.Lgs. 36/2023, per la conclusione di un accordo quadro relativo alla fornitura di autocarri a due assi, massa totale a terra 3,5 t, allestiti con vasca ribaltabile da 5 mc, con manutenzione a chiamata e fornitura ricambi per 48 mesi.
Il lotto contestato riguardava la fornitura di 208 autocarri. Il disciplinare richiedeva, come requisito di capacità tecnica e professionale, l’esecuzione di contratti analoghi nei 10 anni precedenti per un importo rilevante. L’aggiudicataria ha dimostrato tale requisito mediante un contratto di avvalimento con una società cinese.
La seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione, sostenendo che l’avvalimento fosse illegittimo perché l’ausiliaria aveva sede in Cina e, quindi, in un Paese non firmatario dell’AAP.
I motivi del ricorso
La ricorrente ha contestato l’aggiudicazione sotto tre profili principali:
- l’avvalimento: secondo la ricorrente, l’impresa aggiudicataria non avrebbe potuto utilizzare i requisiti di capacità tecnica e professionale di un’ausiliaria cinese. Inoltre, la stazione appaltante non avrebbe potuto verificare in modo effettivo i requisiti generali e speciali della società estera;
- l’offerta tecnica: la ricorrente sosteneva che i mezzi offerti non fossero conformi alle specifiche del capitolato e che la stazione appaltante avesse utilizzato illegittimamente il soccorso procedimentale;
- l’anomalia dell’offerta: la ricorrente lamentava la mancata attivazione del subprocedimento di verifica della congruità ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 36/2023.
La decisione del giudice
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso principale. Il giudice ha escluso che l’avvalimento con impresa cinese sia, di per sé, contrario alla normativa sugli appalti. La sentenza richiama l’orientamento secondo cui un operatore economico, o la sua ausiliaria, ubicato in un Paese non firmatario dell’AAP può essere escluso dalla singola stazione appaltante, ma non in base ad una regola generale e automatica di fonte nazionale o unionale.
Il fatto che la sede dell’ausiliaria sia ubicata in Cina non basta a rendere nullo o inefficace l’avvalimento. Occorre verificare se, nel caso concreto, la stazione appaltante abbia potuto controllare i requisiti dichiarati.
Nel caso esaminato, il TAR ha ritenuto corretta l’attività istruttoria. Il disciplinare prevedeva la verifica dei requisiti tramite FVOE e stabiliva specifiche modalità per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, con richiamo al D.P.R. 445/2000. La controinteressata aveva prodotto dichiarazioni dell’ausiliaria, fatture relative ai contratti analoghi, certificati delle autorità cinesi sui requisiti generali e traduzioni giurate in italiano.
Per il giudice, quindi, la verifica non era impossibile né meramente formale: era stata svolta secondo la lex specialis e sulla base di documenti ritenuti idonei.
Anche le contestazioni tecniche sull’offerta sono state respinte. La stazione appaltante aveva chiesto chiarimenti a tutti i concorrenti, senza alterare la par condicio e la commissione aveva valutato le caratteristiche dei mezzi nell’ambito della propria discrezionalità tecnica.
Infine, il TAR ha ritenuto legittima la scelta del RUP di non attivare la verifica di anomalia. La decisione sull’avvio del subprocedimento è stata considerata espressione di una valutazione discrezionale sulla congruità complessiva dell’offerta, non censurabile in assenza di illogicità manifesta.

