Tratto da: Diritto e Giustizia 

Con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 8 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 luglio 2026, viene profondamente rivista la disciplina tecnica dei dispositivi utilizzati per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità.

Il provvedimento definisce in modo organico caratteristiche, requisiti e procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità degli autovelox e degli altri sistemi di rilevazione previsti dall’art. 142 del Codice della strada, sostituendo il precedente quadro regolatorio introdotto nel 2017.

L’intervento non modifica direttamente le regole sulle sanzioni o sull’installazione degli autovelox, ma incide sul momento che precede l’utilizzo degli apparecchi, introducendo un sistema uniforme volto a garantire che tutti i dispositivi impiegati dagli enti accertatori rispettino identici standard tecnici e prestazionali.

Dall’approvazione all’omologazione: cambia il sistema

La principale novità riguarda il superamento del precedente regime fondato sull’approvazione del prototipo, sostituito dalla procedura di omologazione.

Il decreto stabilisce infatti che tutti i dispositivi e i sistemi destinati alla rilevazione delle violazioni dei limiti di velocità debbano essere preventivamente omologati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L’omologazione non costituisce un mero adempimento formale, ma rappresenta una verifica tecnica finalizzata ad accertare che il prototipo sia idoneo a misurare la velocità e rispetti i requisiti contenuti nell’allegato A del decreto. Solo dopo il rilascio del decreto di omologazione il produttore potrà realizzare gli esemplari conformi al prototipo approvato.

Il nuovo sistema punta così a uniformare le procedure di certificazione, eliminando le incertezze interpretative che negli ultimi anni hanno alimentato un ampio contenzioso sulla validità degli accertamenti eseguiti mediante autovelox.

Requisiti tecnici uniformi per tutti i dispositivi

Il decreto introduce un insieme di requisiti tecnici comuni per tutti gli strumenti utilizzati nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità.

Le caratteristiche costruttive, le modalità di funzionamento, le prove di laboratorio e le verifiche richieste per ottenere l’omologazione sono raccolte nell’allegato A, che costituisce parte integrante del provvedimento.

L’obiettivo è garantire che ogni dispositivo presenti standard omogenei di precisione, affidabilità e ripetibilità della misurazione, indipendentemente dal produttore o dalla tecnologia impiegata.

Taratura e verifiche periodiche diventano elementi centrali

Un’altra novità di rilievo riguarda la disciplina della taratura e delle verifiche di funzionalità, che il decreto considera condizioni indispensabili affinché i dispositivi possano rimanere in servizio.

La taratura iniziale e quella periodica devono accertare che ogni apparecchio mantenga, per tutta la propria vita utile, le prestazioni richieste nella misurazione della velocità. Parallelamente sono previste verifiche di funzionalità finalizzate a controllare il corretto funzionamento del sistema.

Le conseguenze di un controllo negativo sono particolarmente rigorose. Se la taratura ha esito negativo, il dispositivo non può essere utilizzato fino all’esecuzione di una nuova taratura conclusasi positivamente. Analogamente, un esito negativo delle verifiche di funzionalità comporta l’immediata sospensione dell’utilizzo dell’apparecchio fino al ripristino della conformità.

Il decreto rafforza così il principio secondo cui l’affidabilità tecnica degli strumenti deve essere garantita non soltanto al momento della loro immissione sul mercato, ma durante l’intero ciclo di vita operativo.

Controlli anche sulla produzione

Per assicurare che i dispositivi commercializzati corrispondano effettivamente al prototipo omologato, il decreto introduce un articolato sistema di controlli di conformità.

Le verifiche saranno effettuate da organismi accreditati e autorizzati dal Ministero e riguarderanno sia il sistema produttivo sia i dispositivi concretamente immessi sul mercato.

I controlli potranno svolgersi presso gli impianti di produzione, presso la rete commerciale e persino sui dispositivi già installati e utilizzati dagli enti accertatori.

La frequenza delle verifiche varia in funzione dell’organizzazione del produttore: in presenza della certificazione ISO 9001 saranno normalmente effettuate ogni tre anni; in mancanza della certificazione, invece, i controlli diventeranno annuali. Per le nuove richieste di omologazione il possesso della certificazione ISO 9001 diventa inoltre requisito obbligatorio per dimostrare l’idoneità alla produzione in serie. Le spese restano a carico del produttore.

Come saranno gestiti gli autovelox già esistenti?

Uno degli aspetti più delicati del provvedimento riguarda il regime transitorio, destinato a disciplinare il passaggio dal vecchio al nuovo sistema senza interrompere l’attività di controllo della velocità.

Il decreto stabilisce che i dispositivi conformi ai prototipi approvati ai sensi del decreto ministeriale 13 giugno 2017, n. 282 siano considerati omologati anche ai fini della nuova disciplina. Si tratta di una previsione volta a evitare che l’intero parco degli apparecchi oggi utilizzati debba essere sostituito.

Per tali dispositivi, tuttavia, continueranno ad applicarsi le nuove regole in materia di taratura e verifiche di funzionalità, secondo le tempistiche previste dal decreto.

Viene inoltre disciplinata la posizione dei procedimenti amministrativi ancora pendenti. Le domande di approvazione dei prototipi non ancora concluse saranno convertite automaticamente in istanze di omologazione, mentre le richieste di estensione dell’approvazione già presentate saranno trattate come richieste di estensione dell’omologazione. Dall’entrata in vigore del decreto non sarà invece più possibile presentare nuove domande di approvazione dei prototipi, essendo ormai operativo il nuovo sistema basato esclusivamente sull’omologazione.

Il nuovo provvedimento abroga il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 giugno 2017, n. 282, che finora disciplinava le procedure di approvazione e le verifiche dei dispositivi di rilevazione della velocità.

Resta tuttavia in vigore, per un periodo transitorio di un anno, la disciplina relativa alle tarature periodiche prevista dal decreto del 2017, al fine di consentire un graduale adeguamento al nuovo sistema.

Un decreto destinato a incidere anche sul contenzioso

Pur avendo natura prevalentemente tecnica, il decreto assume particolare rilievo anche sul piano applicativo. Negli ultimi anni il tema dell’omologazione degli autovelox è stato infatti al centro di numerose controversie giudiziarie, alimentate dalla distinzione tra approvazione e omologazione e dalle ricadute sulla validità degli accertamenti.

Il nuovo testo non interviene sulle questioni relative ai verbali già emessi né risolve automaticamente il contenzioso pendente, ma costruisce un quadro normativo unitario per il futuro, definendo procedure tecniche omogenee, rafforzando il sistema dei controlli e prevedendo un regime transitorio volto ad accompagnare il passaggio alla nuova disciplina. L’obiettivo perseguito dal Ministero è quello di assicurare maggiore certezza nell’impiego dei dispositivi di rilevazione della velocità e uniformità degli standard applicati su tutto il territorio nazionale.

 

 

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