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Sentenza del 5/01/2026 n. 24/11 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio

Autotutela e condanna alle spese

Anche quando l’Amministrazione finanziaria esercita l’autotutela e ritira un proprio atto già impugnato, il giudice è comunque tenuto a provvedere sulla liquidazione delle spese di giudizio. Ciò per evitare che il contribuente subisca una diminuzione patrimoniale a causa dell’attività processuale intrapresa per ottenere il riconoscimento e l’attuazione di un proprio diritto.
Sulla base di tale principio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio ha accolto l’appello proposto da una contribuente, condannando sia l’Ente impositore sia l’Agente della riscossione al pagamento delle spese processuali relative a entrambi i gradi di giudizio.
Nel caso di specie, la contribuente aveva impugnato due cartelle di pagamento, successivamente annullate dall’Amministrazione in autotutela dopo la proposizione del ricorso. Il giudizio di primo grado si era concluso con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e con la compensazione delle spese di lite, statuizione poi riformata in appello.

Testo integrale della sentenza.

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