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Autotutela amministrativa: legittimo il limite di un anno per annullare un atto anche per i beni culturali

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 21-nonies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sollevata, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 1, lettere b) e d), e 5, lettere a) e c), della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, ratificata e resa esecutiva con la legge 1° ottobre 2020, n. 133, dal Consiglio di Stato, sezione sesta, con la sentenza non definitiva indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 21-nonies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 9, primo e secondo comma, e 97, secondo comma, Cost., dal Consiglio di Stato, sezione sesta, con la sentenza non definitiva indicata in epigrafe.

 

Leggi il testo della sentenza qui

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2025:88

 

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