Sentenza del 22/10/2024 n. 3544/5 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia
Autonomia dei giudizi processualmente riuniti
Il giudizio promosso dalla società avverso la contestazione di un maggior utile societario e quello promosso dai singoli soci, rispetto all’attribuzione a ciascuno di essi di utili extra-bilancio, pur se processualmente riuniti rimangono autonomi così come le sorti dei singoli avvisi di accertamento. Perciò, la mancata riassunzione della lite da parte dei soci, a seguito del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, non determina la definitività degli originari atti impositivi agli stessi notificati se nel giudizio di legittimità non sono stati chiamati in causa personalmente.
Questo è quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia che, nella specie, ha accolto l’appello dei soci contribuenti avverso le cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia delle Entrate per l’iscrizione a ruolo delle somme derivanti dagli originari avvisi di accertamento sul presupposto della presunta intervenuta definitività derivante dalla mancata riassunzione del giudizio.
Secondo il Collegio pugliese, infatti, ciascun accertamento è suscettibile di sorte autonoma e la sentenza resa nei giudizi riuniti non va considerata unitaria. Nel caso esaminato, in difetto di impugnazione da parte dell’Ufficio della sentenza di appello per la parte relativa agli avvisi notificati ai soci, tali avvisi dovevano ritenersi coperti da giudicato favorevole ai contribuenti.