Tratto da: Ministero Interno
Secondo il regolamento sul funzionamento del consiglio dell’Unione la documentazione dev’essere depositata presso la segreteria, od in altro ufficio indicato nell’avviso di convocazione, “di norma dal giorno successivo alla diramazione dell’avviso di convocazione dell’adunanza, o dal primo giorno lavorativo utile”.
(Parere n.11620 del 4.4.2025) Si fa riferimento alla nota del … con cui una Prefettura, nel trasmettere le notizie acquisite dall’ente … in merito alla questione segnalata dal capogruppo di minoranza del …, ha chiesto un parere a quest’Ufficio in ordine all’applicazione dell’articolo 31 del regolamento sul funzionamento del consiglio dell’Unione in oggetto. In particolare, è stato segnalato che il presidente del consiglio dell’Unione, con comunicazione datata 5 novembre 2024, ha convocato l’assemblea consiliare per il giorno 11.11.2024 per l’approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2023 e di due variazioni di bilancio di previsione 2024-2026. La segreteria dell’Unione, in data 7.11.2024, ha trasmesso ai componenti del consiglio le proposte di delibera con i relativi visti contabili senza allegare i pareri dei revisori dei conti, inviati il giorno successivo. Nella seduta dell’11 novembre 2024 il consigliere … ha presentato una questione sospensiva, con richiesta di trattazione in altra seduta, evidenziando la violazione dell’articolo 31 del regolamento sul funzionamento del consiglio dell’Unione sia per il deposito tardivo della documentazione, sia per il mancato inserimento nell’avviso di convocazione del luogo di deposito delle proposte iscritte all’ordine del giorno. In relazione a tale richiesta, messa ai voti e respinta, il presidente dell’Unione ha evidenziato, con nota datata 15 gennaio 2025 indirizzata alla Prefettura, che il regolamento del consiglio non indica un limite di giorni entro il quale la documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno debba essere inviata ai consiglieri. Inoltre, ha rappresentato che una prima convocazione del consiglio per la trattazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2023 e di due variazioni di bilancio di previsione 2024-2026 era stata già inoltrata in data 22 ottobre 2024 per la seduta del 28 ottobre. Durante lo svolgimento della seduta del 28 ottobre 2024 era stata accolta la questione sospensiva sollevata dal consigliere … per la carenza dei pareri dei revisori dei conti sulle delibere da approvare. Al riguardo, si rappresenta che, ai sensi dell’art.32, comma 4, del d.lgs. n.267/2000, è previsto che alle Unioni di comuni “… si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l’ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all’ordinamento finanziario e contabile, al personale e all’organizzazione”. Lo statuto dell’Unione all’art.23 demanda la disciplina del funzionamento del consiglio ad apposito regolamento adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri componenti il consiglio dell’Unione. In merito alla questione in esame, occorre osservare che l’articolo 31 del regolamento sul funzionamento del consiglio dell’Unione dispone che “tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria dell’Unione od in altro ufficio indicato nell’avviso di convocazione di norma dal giorno successivo alla diramazione dell’avviso di convocazione dell’adunanza, o dal primo giorno lavorativo utile …”. Si rileva che la disponibilità dei documenti relativi agli argomenti da discutere in consiglio costituisce una formalità che deve essere adempiuta d’ufficio e non coincide con lo speciale diritto d’accesso previsto dall’articolo 43, secondo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, che ha contenuto più ampio in quanto comprende “tutte le notizie e le informazioni in possesso” degli uffici, utili all’espletamento del proprio mandato, ottenibili a seguito di un atto d’iniziativa del singolo consigliere comunale’ (cfr. T.A.R. Puglia, sent. n.351 del 18.02.2009). In merito al diritto di informazione dei consiglieri, il TAR Campania, con sentenza n.1433/2024, ha ribadito che “… il rispetto dei termini procedimentali non è un adempimento formale ma è funzionale, e quindi incomprimibile, per assicurare il completo esercizio delle prerogative dei consiglieri comunali (cfr. consolidata e condivisa giurisprudenza: TAR Campobasso, sentenza n.162 del 2018; TAR Campania-Napoli, sez.I, n.2844 del 2017; TAR Lombardia, sez.III, n.1330 del 2017; TAR Sardegna, sez.II, n.387 del 2016; TAR Reggio Calabria, sez.I, n.997 del 2016)”. In ordine all’interpretazione dell’articolo 31 del regolamento sul funzionamento del consiglio dell’Unione, si rappresenta di condividere quanto osservato dalla Prefettura nel senso di ritenere che la documentazione, come prescrive in modo chiaro l’articolo 31, primo comma, deve essere depositata presso la segreteria dell’Unione, od in altro ufficio indicato nell’avviso di convocazione, “di norma dal giorno successivo alla diramazione dell’avviso di convocazione dell’adunanza, o dal primo giorno lavorativo utile”. In tal senso, il regolamento del consiglio prevede un termine espresso di deposito della documentazione perché sia assicurato il diritto dei consiglieri ad una informazione completa e tempestiva in merito agli argomenti da esaminare nel corso della seduta consiliare.