tratto da: dgt.mef.gov.it

 Sentenza del 04/03/2024 n. 683/16 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Assegnazione del credito e imposta di registro

Il provvedimento giudiziale di assegnazione del credito pignorato presso terzi deve essere assoggettato ad imposta di registro in misura fissa e non proporzionale, in quanto è finalizzato alla mera attuazione di un titolo esecutivo. Tale principio è stato affermato dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia che ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate sulla scorta delle precedenti sentenze n. 27754/2021 e n. 30279/2021 della Corte di Cassazione. I giudici lombardi, nella specie, hanno ritenuto illegittima l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale sul provvedimento di assegnazione del credito che il debitore esecutato vantava nei confronti del terzo (nello specifico, un quinto della pensione netta mensile).

Testo integrale della sentenzaSentenza del 04/03/2024 n. 683/16 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia – sito banca dati CERDEF – apre una nuova finestra

 

 

 

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