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Segretari al test di autonomia

Arturo Bianco – 06 gennaio 2014

Se il sindaco di un Comune con oltre 15mila abitanti non comunica il proprio reddito e il patrimonio deve essere multato dal segretario comunale, nella veste di responsabile anticorruzione. E il segretario deve assumere tutte le opportune iniziative, compresa la segnalazione alla Autorità nazionale anticorruzione, nel caso in cui il sindaco eserciti pressioni su un dirigente o su un dipendente per fargli adottare specifici atti. Ma il segretario continua a essere nominato dal sindaco sulla base di un rapporto di tipo esclusivamente fiduciario: infatti è sufficiente la iscrizione nello specifico albo e l’essere in possesso dei requisiti. Non è prevista nessuna motivazione. E lo stesso sindaco può, previo parere favorevole della giunta, disporre la revoca del segretario.

Si pone quindi il seguente interrogativo: sono sufficienti a garantire l’autonomia del segretario l’obbligo di motivazione della revoca, cioè le gravi violazioni dei doveri di ufficio, e la necessità di dovere segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione la volontà di revocare il segretario, in modo che l’Autorità possa accertare eventuali collegamenti con lo svolgimento da parte del segretario delle attività di responsabile per la prevenzione della corruzione?

Analoghi dubbi si pongono con riferimento all’altro importante compito assegnato ai segretari comunali dalla legislazione degli ultimi anni: la responsabilità del controllo di regolarità amministrativa successiva. Anche in questo caso si possono porre delicati problemi di rapporti: si pensi solamente alle censure che i segretari devono muovere alle ordinanze sindacali che al loro controllo risultano essere prive dei requisiti di legittimità.

 

I compiti dei segretari

Con la legge anticorruzione, la n. 190/2012 e con il pressochè contemporaneo Dl n. 174 sui controlli interni, sono stati significativamente modificati il ruolo e le competenze dei segretari comunali. Il riferimento va all’attribuzione della responsabilità anticorruzione, all’assegnazione del compito di responsabili dei controlli di regolarità amministrativa, nonché al conferimento – avvenuto appena alcuni mesi prima – ai segretari del compito di dirigenti in sostituzione dei responsabili che non rispettano i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi. Queste scelte legislative hanno significativamente aumentato le competenze dei segretari come di organo di garanzia e di controllo interno.

Ma il legislatore non si è posto il problema di verificare la compatibilità dei nuovi compiti, che richiedono una condizione di terzietà, con il procedimento di nomina. Si è intervenuti solamente nel procedimento di revoca, prevedendo la responsabilizzazione della Autorità nazionale anticorruzione. Una scelta caratterizzata da una elevata dose di ipocrisia o di ignoranza: il numero delle revoche dei segretari negli ultimi anni è assai limitato.

Peraltro, nella gran parte dei contenziosi intervenuti in questa materia, la giurisprudenza largamente prevalente annulla i provvedimenti di revoca per inesistenza o carenza non rimediabile delle motivazioni e per l’assenza di preventive contestazioni.

 

Le funzioni del segretario

01 | LA TRASPARENZA

Il segretario comunale, in qualità di responsabile deve vigilare sulla pubblicazione dei dati su reddito e patrimonio del proprio sindaco. In caso di mancato adempimento, il segretario deve multare il sindaco

02 | LA DENUNCIA

Il segretario comunale deve denunciare all’Autorità Anticorruzione eventuali pressioni esercitate dal sindaco sui dirigenti per l’adozione di specifici atti

03 | IL CONTROLLO

Ai segretari comunali è stata anche di recente assegnata la responsabilità del controllo di regolarità amministrativa degli atti adottati

04 | LA SCELTA

Invariata la procedura di scelta del segretario che è un atto discrezionale del sindaco, basato su un rapporto fiduciario. Manca la terzietà che sarebbe ora necessaria per fare da contraltare ai compiti di vigilanza anche sugli atti del sindaco

 

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