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Giustizia amministrativa – Appello – Annullamento con rinvio – Errata declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado – Nullità della sentenza

L’art. 105, comma 1, del c.p.a., nella parte in cui prevede che il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado se dichiara la nullità della sentenza, si applica anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell’escludere la permanenza dell’interesse del ricorrente. (1).
La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell’Ufficio del massimario. Il quesito è stato sottoposto all’Adunanza plenaria con la sentenza non definitiva del Consiglio di Stato, sez. VI, 21 febbraio 2025, n. 1483 (oggetto della News UM n. 19 del 5 marzo 2025).

(1) Conformi: Si veda Cons. Stato, Ad. plen., 20 novembre 2024, n. 16 (in Foro it., 2025, III, 133, nonché oggetto di News UM n. 118 del 2024) secondo cui l’art. 105, comma 1, c.p.a., nella parte in cui prevede che il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado se dichiara la nullità della sentenza, si applica anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell’escludere la legittimazione o l’interesse del ricorrente.
 Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 15 luglio 2025, n. 10 – Pres. Maruotti, Est. Tarantino.

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