10/10/2023 – Sullo stralcio dei residui di dubbia esigibilità valutazioni e motivazioni in base all’anzianità

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La recente deliberazione n. 144/2023  della Corte dei conti – Sezione regionale per le Marche fornisce un quadro chiaro della materia, basato sull’esame organico delle disposizioni dettate dal Tuel e dai principi contabili. Disposizioni che però sono distoniche rispetto all’orientamento assolutamente maggioritario della stessa magistratura contabile in merito alla cancellazione dei crediti, ammessa solo come extrema ratio.

In generale, la regola è che, nel valutare il mantenimento o lo stralcio dei residui attivi, occorre considerarne non solo l’esigibilità astratta, ma anche quella concreta. Quest’ultima, a differenza della prima, decresce in modo continuo con il passare del tempo, mentre l’esigibilità astratta o c’è o non c’è più. 

Come noto, l’ordinamento consente, decorsi tre anni dall’accertamento del credito, di stralciarlo dalla contabilità finanziaria e ciò proprio in considerazione delle ridotte possibilità di arrivare all’incasso. Ma i crediti stralciati devono essere mantenuti nelle scritture patrimoniali fino a quando, esperite tutte le azioni di recupero, non sia venuta meno l’esigibilità astratta. 

In questo contesto, come schematizza la deliberazione citata, si possono delineare tre scenari, proprio in funzione dell’anzianità dei residui.   

Residui attivi con anzianità inferiore a tre anni Occorre motivare adeguatamente l’eventuale stralcio, altrimenti si presumono esigibili
Residui attivi con anzianità compresa fra tre e cinque anni Deve essere motivata adeguatamente sia la conservazione che lo stralcio 
Residui attivi con anzianità superiore a cinque anni Si presumono inesigibili, per cui occorre motivare 

 

adeguatamente l’eventuale conservazione 

Non si comprende tuttavia l’utilità operativa dello stralcio, che anzi complica notevolmente la gestione, imponendo di riconciliare i dati della contabilità finanziaria con quelli della contabilità economico-patrimoniale. 

Se un residuo attivo inesigibile è coperto dal fondo crediti di dubbia esigibilità (come deve essere in base al principio della prudenza), mantenerlo nel conto del bilancio non espone l’ente a nessun rischio. Nè comporta particolari aggravi nel procedimento di riaccertamento ordinario dei residui, posto che la motivazione del mantenimento è sempre la stessa: credito non prescritto.  

Viceversa, lo stralcio disallinea fcde e fondo svalutazione crediti, imponendo una scrittura ad hoc in sede di assestamento di cui non si sente davvero il bisogno.  

Se, come insegna la Corte, cancellare un credito significa cercarsi guai, non si capisce perché insistere sulla sua cancellazione parziale.

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