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La sentenza che brevemente si commenta consente di riprendere alcuni temi che, secondo la mia esperienza professionale, rimangono confusi anche nell’interpretazione di molti addetti ai lavori.

Vero è che qui il punto principale, riferito ad un caso risalente al 2016 (è bene tenere presente quanto la disciplina rifiuti, tariffaria e dei servizi pubblici sia nel frattempo cambiata…) riguarda i limiti che tantissimi regolamenti comunali prevedono nelle ipotesi di «riduzione» della parte variabile della tariffa.

Ma andiamo con ordine, tralasciamo gli aspetti processuali ex art. 360 c.p.c. sull’onere della specificità dei motivi che spetta al ricorrente ed altre questioni come segnalate nella sentenza.

Anzitutto, non è stata affrontata la questione della esclusione dalla privativa e quindi dalla tariffa, riguardante gli imballaggi terziari (artt. 221 e 226 del d.lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.), ciò stante gli intervenuti accertamenti (su iniziativa comunale) effettuati durante il periodo di coltivazione della lite, il cui esito provava che oggetto del contendere erano dei rifiuti urbani (e non speciali) da imballaggi.

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Alberto Pierobon

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