27/03/2023 – Il controllo della Corte dei conti sulle società partecipate ai sensi del nuovo articolo 5 del Testo Unico

Il controllo della Corte dei conti, secondo il modello creato dal legislatore, si dipana sia nella fase genetica, che nella fase gestionale e/o straordinaria delle stesse.

Al riguardo l’art. 5 del Testo Unico Società Partecipate, dlgs nr. 175 del 2016 (TUSP) prevede che le delibere di costituzione o acquisizione di partecipazioni siano trasmesse alla competenze sezione regionale di controllo della Corte.

Prima della novella dell’articolo avvenuta con la legge nr. 118 del 2022, siffatto controllo si esauriva nella redazione di un parere, senza alcuna scansione temporale e/o procedimentale.

La modifica, invero, ha disegnato un controllo che ha delle analogie, ma significative differenze, sia con i pareri ex art. 7, comma 8, della legge nr. 131 del 2003, sia con il controllo preventivo di legittimità.

Dispone l’articolato normativo che le delibere di costituzione o acquisizione di partecipazione devono essere inviate alla Autorità nazionale per la concorrenza ed il mercato e alla Sezione regionale di controllo che entro 60 giorni si pronuncia in relazione alla ammissibilità dello scopo sociale e alla sostenibilità finanziaria.

Illuminante, nel disegnare il nuovo modello di controllo, è la deliberazione nr. 16 del 2022 delle SSRR.

Il supremo consesso di nomofilachia del controllo ha asserito, innanzitutto, che il controllo delineato dal legislatore impinge solo la fase genetica della società. Eventuali operazioni straordinarie o razionalizzazione dovranno e potranno essere attenzionate nelle sedi più opportune (esempio in tema di equilibri di bilancio ex art. 148 bis del tuel).

Ha asserito che il termine (perentorio) di 60 giorni comporta la possibilità di una istruttoria, soprattutto cartolare, con l’ente, che però non interrompe il termine finale.

Si è soffermata sul controllo sugli equilibri finanziari prospettici della costituita società.

In particolare, ha affermato che:

Parimenti, l’esercizio di previsione deve riguardare la situazione patrimoniale prospettica della società che ci si accinge a costituire o partecipare, delineandone l’evoluzione delle attività (liquide, correnti o immobilizzate) e delle relative fonti di finanziamento (passività e patrimonio netto).

Le previsioni del BP devono essere accompagnate da apposite note esplicative che, nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza, ne espongano le ipotesi di sviluppo. Andrà in particolare esplicitata la natura dei ricavi (ad esempio se consistenti in trasferimenti pubblici o ricavi da prestazioni di beni e servizi) e la relativa struttura (quali le ipotesi circa la determinazione del fatturato in termini di volumi e i prezzi dei prodotti/servizi resi); specularmente dovrà essere descritta la composizione ed evoluzione dei costi, sia variabili sia fissi, con specifico riguardo a quelli strutturali, quali le esigenze di personale e gli oneri finanziari. Ciò anche al fine di mettere in luce il momento di pareggio aziendale (“break even point”) in cui il flusso atteso di ricavi sarà in grado di garantire la copertura dei costi complessivi stimati.

Nella prospettiva della trasparenza e della semplificazione, le proiezioni economico-finanziarie del BP possono essere opportunamente accompagnate dall’elaborazione di alcuni indicatori di bilancio, i quali restituiscono, in via sintetica, valutazioni sui principali aspetti gestionali: quali la redditività, la liquidità e l’indebitamento.

In questo quadro, il principio di prudenza richiama l’opportunità di integrare l’analisi del BP con l’individuazione dei rischi principali legati all’iniziativa, in grado di incidere sulle proiezioni finanziarie sviluppate. Ciò consente, attraverso l’analisi di sensitività, di definire anche scenari alternativi, più avversi rispetto a quello di base utilizzato per le previsioni, mettendone in luce le conseguenze sui risultati delle stime effettuate.

Un controllo, quindi, sia di verifica dello scopo sociale, che deve essere coerente con le finalità dell’ente che costituisce una società o decide di parteciparvi; sia di sostenibilità finanziaria secondo indici aziendalistici.

Le conseguenze del parere negativo.

Come detto in precedenza, quello della Corte dei conti è un parere non impeditivo degli effetti dell’atto sottoposto a controllo, a differenza, per esempio, del controllo preventivo di legittimità che costituisce condizione legale di efficacia dell’atto sottoposto a controllo.

Dispone l’ultima parte del comma 4 dell’art. 5 che

In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l’amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni.

In sostanza l’impianto legislativo lascia alla discrezionalità dell’ente la possibilità di perseguire nel suo intento indipendentemente dal parere negativo della sezione regionale di controllo.

Da questo punto di vista il parere ai sensi dell’art. 5 si discosta dal controllo preventivo di legittimità, interdittivo in caso di esito negativo.

Ciò premesso, come detto in precedenza, l’unica conseguenza palpabile ed attuale rispetto ad un parere negativo è una sorte di motivazione ulteriore(rafforzata, come definita dal legislatore) per superare l’impasse.

Pertanto, un parere negativo della Corte non inibisce l’operazione economica prefigurata dalla pubblica amministrazione; essa sarà libera di proseguire rispetto alla strada che si era prefigurata, solo che dovrà “superare” il parere negativo richiamando e argomentando rispetto al parere espresso.

E’, in fondo, qual che si verifica rispetto al parere in materia di contabilità disegnato dall’art. 7, comma 8, della legge nr. 131 del 2003.

Si tratta della norma che consente alle Sezioni regionali della Corte di emettere pareri, su richiesta dei vertici degli enti locali, in materia di contabilità pubblica.

Ogni qual volta il parere dovesse essere negativo rispetto all’intento della amministrazione, di certo non sarà inibito all’ente di procedere in senso differente rispetto all’indirizzo prospettato dalla Corte; solo che, evidentemente, dovrà rendere conto delle circostanze negative evidenziate dalla Corte e darne conto con idonea e congrua motivazione.

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