23/03/2023 – Il lavoro e la previdenza nella Legge di Bilancio 2023 e nel Decreto Milleproroghe: un quadro sinottico.

Abstract

Il presente contributo analizza le importanti novità in materia di lavoro e di previdenza introdotte dalla l. n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2022, e dalla l. 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione, con modificazioni, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198 (c.d. Decreto Milleproroghe).

Sommario: 1. Tassazione dei premi di risultato. 2. Riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori. 3. Incremento della dotazione del fondo per i lavoratori dello spettacolo. 4. Misure in materia previdenziale. 4.1. La “Quota 103”. 4.2. La c.d. “Opzione Donna”. 4.3. La c.d. “Ape sociale”. 5. Gli incentivi all’assunzione. 5.1. L’incentivo per gli “Under-36”. 5.2. L’incentivo per l’assunzione delle donne svantaggiate. 5.3. L’incentivo per l’assunzione dei percettori di reddito di cittadinanza. 6. Le novità in materia di Smart working. 7. Novità in tema di reddito di cittadinanza. 8. La proroga della cassa straordinaria per cessazione di attività. 9. Il rilancio dei c.d. buoni/voucher lavoro. 10. Le modifiche all’Assegno Unico Universale. 11. Il congedo parentale. 12. Il Fondo nuove competenze. 13. Somministrazione di lavoro a tempo determinato. 14. Misure in materia di stabilizzazione del personale sanitario (c.d. precari Covid).

 

  1. Tassazione dei premi di risultato.

La prima novità riguarda la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui premi di risultato derivanti dalla contrattazione collettiva di secondo livello (aziendale o territoriale).

I premi di produttività sono dei compensi aggiuntivi di importo variabile la cui erogazione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.

Nel dettaglio, l’art. 1, comma 63, l. 197/2022 prevede che “per i premi e le somme erogati nell’anno 2023, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all’art. 1, c. 182 L. 28.12.2015, n. 208, è ridotta al 5%”.

Il limite di reddito agevolato è pari a 3.000 euro, da innalzare a 4.000 euro laddove l’azienda coinvolga in modo paritetico i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

Tale misura agevolativa è prevista a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente non superiore, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme, a 80.000 euro.

 

  1. Riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori.

La Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 281) prevede delle importanti novità per i lavoratori dipendenti.

L’intervento consiste in un taglio del cuneo fiscale, già previsto negli ultimi mesi del 2022, per i redditi più bassi con un conseguente aumento delle buste paga dei lavoratori.

In via eccezionale, per l’anno 2023, è disposto un taglio della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore.

In particolare, rispetto alla formulazione originaria, questa agevolazione si sdoppia in uno sgravio del 3% per i lavoratori con i redditi sotto i 20.000 euro (importo mensile non superiore a 1.923 euro) e uno sgravio del 2% per i lavoratori con i redditi sotto i 35.000 euro (importo mensile non superiore a 2.692 euro).

La retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per 13 mensilità, mentre per la competenza del mese di dicembre il limite mensile è maggiorato del rateo della tredicesima mensilità.

 

  1. Incremento della dotazione del fondo per i lavoratori dello spettacolo.

L’art. 1, comma 282, della Legge di Bilancio 2023 interviene in materia di riordino e revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità a favore dei lavoratori iscritti nel Fondo pensione dei lavoratori dello spettacolo.

Sono incrementate le dotazioni nella misura di 60 milioni di euro per l’anno 2023, di 6 milioni di euro per l’anno 2024 e di 8 milioni di euro per l’anno 2025 al Fondo per il sostegno economico temporaneo – SET a favore dei lavoratori iscritti nel Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

 

 

  1. Misure in materia previdenziale.

Numerose appaiono le novità in materia di previdenza.

  • La “Quota 103”.

L’art. 1, comma 283 prevede la “Quota 103”, ovverosia la possibilità di conseguire il diritto alla pensione anticipata con un’età anagrafica di almeno 62 anni e con 41 anni di contributi.

La fattispecie in questione si aggiunge, come possibilità alternativa, alle ipotesi in cui, nella disciplina vigente, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata.

Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2023 può essere esercitato anche successivamente alla menzionata data.

L’ipotesi è introdotta per i regimi pensionistici relativi ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ovvero, limitatamente alle forme gestite dall’INPS, ai lavoratori autonomi e parasubordinati.

Gli iscritti alle gestioni pensionistiche che maturano entro il 31 dicembre 2022 i suddetti requisiti conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023, mentre per coloro che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2023 il diritto decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione.

Mentre, con riferimento ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni che maturano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2022 il diritto al trattamento pensionistico decorre dal 1° agosto 2023, per contro coloro che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2023, conseguono il diritto decorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti e, comunque, non prima del 1° agosto 2023.

Sono invece esclusi dall’applicazione il personale militare delle Forze armate, compreso il personale della Guardia di finanza, il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, compreso il Corpo di polizia penitenziaria, e il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La Circolare INPS del 10 marzo 2023 n. 27 fornisce chiarimenti per l’accesso alla pensione anticipata flessibile, precisando che ai fini del perfezionamento del requisito contributivo si considera la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando “il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico”.

Gli iscritti a due o più gestioni previdenziali (assicurazione generale obbligatoria e forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché gestione separata), che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall’INPS.

I periodi assicurativi coincidenti devono essere considerati una sola volta ai fini del diritto, mentre in caso di coincidenza dei periodi assicurativi vanno neutralizzati quelli presso la gestione nella quale risultino versati o accreditati il maggior numero di contributi.

Nel caso in cui tra le gestioni interessate al cumulo ve ne sia almeno una che preveda il requisito contributivo dei 35 anni al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, il requisito deve essere verificato tenendo conto dell’anzianità contributiva complessivamente maturata nelle gestioni interessate al cumulo.

Il trattamento di pensione anticipata in esame è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto dalla legislazione vigente.

Il trattamento pensionistico, comunque, non sarà cumulabile, dal primo giorno di decorrenza e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Tenuto conto della specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell’esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell’azione amministrativa, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi.

Invece, i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per la pensione anticipata e decidano di proseguire il rapporto di lavoro hanno la facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico. In tale ipotesi la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore, che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’INPS, dovrà essere corrisposta interamente al lavoratore.

Per quanto riguarda l’individuazione dei termini di pagamento dei TFS/TFR per lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, nonché al personale dipendente dagli Enti pubblici di ricerca cui è liquidata la pensione anticipata flessibile, come chiarito nella Circolare INPS del 10 marzo 2023 n. 27, l’articolo 1, comma 284, lettera b), della Legge di Bilancio, modifica il comma 1 dell’articolo 23 del decreto-legge n. 4/2019 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019), disponendo la decorrenza dei termini di pagamento delle indennità predette dalla data in cui l’interessato avrebbe maturato il diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico.

Ne consegue che, il termine di pagamento di tali indennità non tiene conto della data di collocamento a riposo dell’interessato, ma decorre dal momento in cui il dipendente raggiunge il requisito dell’anzianità contributiva o quello dell’età anagrafica.

Pertanto, il trattamento di fine servizio o di fine rapporto sarà pagabile decorsi dodici mesi dal raggiungimento del requisito anagrafico utile alla pensione di vecchiaia ovvero dopo ventiquattro mesi dal conseguimento teorico del requisito contributivo per la pensione anticipata.

Decorsi i dodici ovvero i ventiquattro mesi rimane fermo il successivo intervallo temporale di tre mesi, concesso dal legislatore all’INPS, per provvedere al pagamento della prestazione previdenziale.

  • La c.d. “Opzione Donna”.

La “Opzione Donna” è una forma di pensionamento anticipato che consente alle lavoratrici, sia del settore privato che pubblico, di uscire con uno sconto medio di 53 mesi (4,5 anni) rispetto ai requisiti ordinari, a patto di accettare il ricalcolo dell’assegno con il sistema contributivo.

Per il 2023 viene prorogata la “Opzione Donna”, ma ai fini dell’accesso sono richiesti determinati requisiti che le lavoratrici devono possedere al momento della domanda.

Quanto ai requisiti anagrafici, potranno accedere le lavoratrici che abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni in possesso

Il requisito anagrafico scende di un anno (59 anni) in presenza di un figlio e di due anni in presenza di due figli (58 anni).

Potranno accedere a tale trattamento pensionistico le sole lavoratrici che si trovino in una delle seguenti condizioni: assistenza a portatore di handicap; riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%; perdita del posto di lavoro per licenziamento.

Quanto a coloro che versano in quest’ultima condizione, la norma si applica alle lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali risulti attivo alla data del 1° gennaio 2023, ovvero risulti attivato in data successiva, un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale.

In particolare, è richiesto che il licenziamento sia stato intimato nel periodo compreso tra la data di apertura e di chiusura del tavolo e che le stesse non abbiano ripreso attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato successivamente al licenziamento.

Con riferimento alle lavoratrici che prestano assistenza ad una persona con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, l’INPS con Circolare del 6 marzo 2023 n. 25 precisa che il requisito dell’assistenza si considera soddisfatto in presenza di convivenza.

Al riguardo, in conformità con quanto previsto nella Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 18 febbraio 2010, ai fini dell’accertamento del requisito della convivenza, si ritiene condizione sufficiente la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, anche se non necessariamente nello stesso appartamento.

Peraltro, l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità deve essere di almeno sei mesi continuativi.

In caso di assistenza di un parente o un affine entro il secondo grado è prevista l’ulteriore condizione che i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità non possano prestare l’assistenza in quanto abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Perfezionati i requisiti anagrafici e contributivi richiesti, le lavoratrici dipendenti e autonome conseguono la pensione decorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, ovvero dopo diciotto mesi dalla data di maturazione nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

Quanto alla decorrenza del trattamento pensionistico, l’INPS con Circolare del 6 marzo 2023 n. 25 specifica che non può essere “anteriore al 1° febbraio 2023, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2023, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della predetta assicurazione generale obbligatoria”.

Mentre, con riferimento alle lavoratrici del comparto scuola e AFAM, le stesse possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2023 e dal 1° novembre 2023.

Con la suddetta Circolare, l’INPS fornisce altresì istruzioni utili per la presentazione della domanda, precisando che nei casi di assistenza a persona con handicap l’interessata, in seno alla domanda di pensione, deve presentare un’autodichiarazione in cui afferma di assistere e di convivere da almeno sei mesi con un soggetto affetto da handicap grave, indicando i relativi dati anagrafici nonché gli estremi del verbale rilasciato dalla Commissione medica che ha riconosciuto l’handicap grave, da allegare.

Qualora l’handicap grave sia stato riconosciuto con decreto di omologa o sentenza, occorre segnalare tale circostanza nel campo “note” all’interno della domanda e allegare il provvedimento con cui è accertato l’handicap.

In caso di accertamento provvisorio di handicap grave, laddove il successivo verbale definitivo non confermi il giudizio provvisorio è precluso il riconoscimento del diritto al pensionamento, ovvero si ha la revoca della pensione.

Nell’ipotesi in cui la lavoratrice versi in stato di incapacità lavorativa pari o superiore al 74%, l’interessata, nella domanda di pensione, deve riportare gli estremi del verbale rilasciato dalle commissioni sanitarie competenti in materia di accertamento dell’invalidità civile ed allegarne il relativo documento, ove non in possesso dell’Istituto.

  • La c.d. “Ape sociale”.

Lo strumento, già in essere, consiste in una sorta di assegno di accompagnamento alla pensione di vecchiaia erogato in favore delle categorie sociali più deboli a partire dai 63 anni di età che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all’estero.

La “Ape Sociale” è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia

La misura sarebbe scaduta il 31 dicembre 2022, ma con la modifica operata dalla legge Finanziaria per il 2023 è estesa di ulteriori 12 mesi, includendo così anche coloro che maturano i requisiti tra il 1° gennaio 2023 ed il 31 dicembre 2023.

Non ci sono modifiche per quanto riguarda gli aventi diritto, che restano: a) lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione che abbiano esaurito il trattamento di NASpI (o equivalente); b) invalidi civili al 74%; c) caregivers che assistono da almeno 6 mesi; d) lavoratori dipendenti addetti alle cd. mansioni gravose (la professione deve essere stata svolta per almeno 7 anni negli ultimi 10 o per almeno 6 anni negli ultimi 7).

Il valore dell’Ape sociale è pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso all’indennità, sino al tetto massimo di 1.500 euro mensili lordi, non rivalutabili.

 

  1. Gli incentivi all’assunzione.

Tra gli interventi inclusi nella Legge di Bilancio 2023 vi sono gli incentivi alle assunzioni già previsti per il 2022 e prorogati.

  • L’incentivo per gli “Under-36”.

L’incentivo riguarda le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, di soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età, con l’esonero contributivo totale già previsto per le assunzioni dei medesimi soggetti per il biennio 2021-2022.

Lo sgravio previsto al comma 297 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2023 opera a favore dei datori di lavoro, che non abbiano proceduto nei sei mesi precedenti l’assunzione, né procedano nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

L’esonero, dunque, è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, relative a soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età, e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

Il bonus consiste nell’esonero contributivo integrale del 100% (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui (prima il limite era di 6.000 euro), riparametrati e applicati su base mensile.

Quanto alla durata, l’incentivo è previsto per un periodo massimo di 36 mesi, elevato a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

  • L’incentivo per l’assunzione delle donne svantaggiate.

È prevista l’estensione temporale anche per l’esonero contributivo totale già disciplinato nel biennio 2021-2022 dall’articolo 1, comma 16, della legge di Bilancio 2021.

L’incentivo ora regolato dall’art. 1, comma 298, della legge di bilancio 2023 concerne le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 di donne cosiddette “svantaggiate”.

In particolare, l’esonero è riferito alle assunzioni a tempo determinato, ovvero a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto precedentemente agevolato, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, di donne “svantaggiate”.

Rientrano in questa categoria le donne che versano nelle seguenti condizioni: con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi; di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; di ogni età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; residenti in Italia e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Per quanto riguarda l’ultima categoria (donne con lavoro non regolarmente retribuito) ci si riferisce a coloro che negli ultimi 6 mesi o non hanno lavorato come subordinati o hanno prestato attività come subordinate o con prestazioni riconducibili ad attività lavorativa autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione.

La condizione di svantaggio della lavoratrice deve sussistere alla data dell’evento (cioè dell’assunzione o della trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato) per il quale si intende richiedere il beneficio.

A fronte delle condizioni soggettive predette, l’esonero spetta nella misura del 100% dei contributi previdenziali e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui (nel biennio precedente il limite era di 6.000 euro), riparametrati e applicati su base mensile e per un periodo massimo di 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato (ovvero la minor durata del rapporto) e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.

  • L’incentivo per l’assunzione dei percettori di reddito di cittadinanza.

Al comma 294 è introdotto un nuovo esonero contributivo a favore dei datori di lavoro, ad eccezione di quelli domestici, che nel corso del 2023 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza.

Il nuovo incentivo consiste in un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e spetta per un periodo massimo di 12 mesi, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

L’esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel medesimo periodo. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Per favorire l’inserimento lavorativo, inoltre, la percezione del reddito di cittadinanza sarà compatibile anche con il lavoro stagionale o intermittente nel limite di 3.000 euro, così da incentivare l’impiego anche in attività stagionali.

 

  1. Le novità in materia di Smart working.

La legge di Bilancio 2023 conferma fino al 31 marzo 2023 il diritto per i lavoratori fragili, sia del settore pubblico che del privato, di svolgere la propria prestazione lavorativa da remoto.

Tale proroga però riguarda solo alcune categorie di lavoratori, in particolare i lavoratori individuati dal Decreto del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022, che contiene l’elenco delle patologie con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità in presenza delle quali la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile.

Tra i soggetti individuati dal D.M. rientrano i pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria, ossia quei soggetti che hanno subito un trapianto o che si trovano in attesa di trapianto, i pazienti con patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, i pazienti affetti da immunodeficienze primitive e secondarie a trattamento farmacologico; ed ancora i pazienti che presentino tre o più delle seguenti condizioni patologiche: cardiopatia ischemica, fibrillazione atriale, scompenso cardiaco, ictus, diabete mellito, bronco-pneumopatia ostruttiva cronica, epatite cronica e obesità.

Le novità introdotte dalla legge di bilancio 2023 e il rinvio operato al menzionato D.M. comportano l’esclusione di alcune categorie di lavorati fragili dai beneficiari di tale proroga: ad esempio viene meno il rinvio all’art. 26, comma 2, d.l. n. 18/2020 (convertito in l. n. 27/2020), quindi ai lavoratori portatori di disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. n. 104/1992 o quelli che versano in una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

Nel dettaglio, il datore di lavoro sarà chiamato ad assicurare, nei confronti di tali soggetti, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

Il lavoratore, in presenza di certificato rilasciato dal proprio medico di medicina generale, che attesti la sussistenza delle patologie o delle condizioni individuate dal D.M., potrà inoltrare la relativa richiesta al datore di lavoro ed avrà diritto a svolgere la prestazione in modalità “agile”.

Tale comunicazione potrà essere presentata in modalità semplificata fino al 31 gennaio, in seguito dovrà essere utilizzata la modalità ordinaria.

La legge di bilancio 2023 preserva infine la validità di condizioni di miglior favore in materia di lavoro agile eventualmente previste dai contratti collettivi nazionali in favore dei lavoratori fragili.

Con la L. 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione, con modificazioni, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198 (c.d. Decreto Milleproroghe), è stata inoltre introdotta un’ulteriore novità.

Per i lavoratori di aziende private, infatti, il lavoro agile potrà essere riconosciuto dal 28 febbraio fino al 30 giugno sia ai lavoratori fragili sia a quelli con figli fino a 14 anni.

Per i dipendenti pubblici, invece, il diritto allo smart working sarà riservato soltanto ai lavoratori pubblici con fragilità.

È altresì prorogato il diritto al ricorso alla modalità agile di lavoro fino al 30 giugno 2023 (in precedenza 31 dicembre 2022), anche per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, siano maggiormente esposti a rischio di contagio dal virus SARSCoV-2.

A tal fine, il datore di lavoro deve assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in smart working anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento.

Per i lavoratori del settore privato con almeno un figlio minore di 14 anni il cennato diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile è riconosciuto a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

 

  1. Novità in tema di reddito di cittadinanza.

La legge n. 197/2022, ai commi 313 – 318, ha riformato l’istituto del reddito di cittadinanza, prevedendo al contempo, la sua abrogazione a partire dal 1° gennaio 2024.

La nuova disciplina prevede che la durata del reddito di cittadinanza sia limitata a 7 mensilità.

Si tratta di una drastica riduzione se consideriamo il precedente limite di 18 mensilità, anche rinnovabili.

Ci sono però alcuni casi di esclusione, in cui il sussidio resterà invariato.

Nello specifico, la durata massima resta di 18 mesi solo per i nuclei familiari: con minori; con persone disabili (come definite dal DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159); con persone di età pari o superiore ai 60 anni.

Nel 2023 i beneficiari saranno tenuti a seguire un percorso di formazione o riqualificazione professionale di 6 mesi in modo da facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro, pena la decadenza dal beneficio per l’intero nucleo familiare.

La novità si applica ai soggetti occupabili dai 18 ai 59 anni che devono sottoscrivere il Patto per il lavoro e il Patto per l’inclusione sociale, cioè il percorso personalizzato di accompagnamento verso il reinserimento nel mondo del lavoro

Le regioni sono tenute a trasmettere all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro gli elenchi dei soggetti che non rispettano l’obbligo di frequenza.

Per i beneficiari del reddito di cittadinanza, appartenenti alla fascia di età compresa tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo di istruzione, invece, l’erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata anche all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo di istruzione.

Tutti i percettori di reddito di cittadinanza residenti nel Comune debbono essere impiegati in progetti utili alla collettività (non più soltanto un terzo di essi).

Come detto, non frequentando il percorso di formazione, si perde il diritto alla fruizione del reddito di cittadinanza.

Ma il contributo economico cessa anche se il percettore non accetta la prima offerta di lavoro (è abolita la definizione di offerta di lavoro “congrua”).

I percettori del sussidio economico, pertanto, dovranno necessariamente accettare la prima offerta di lavoro presentata per non perdere il diritto alla fruizione.

Infine, è previsto che la componente del reddito di cittadinanza pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, corrisposta ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione fino a un massimo di 3.360 euro annui, sia erogata direttamente al locatore dell’immobile risultante dal contratto di locazione che la imputa al pagamento parziale o totale del canone.

 

  1. La proroga della cassa straordinaria per cessazione di attività.

L’art. 1, comma 329, proroga, per il 2023 e nel limite di spesa di 50 milioni di euro, la possibilità per le imprese che cessano l’attività produttiva di accedere, in deroga ai limiti generali di durata vigenti e qualora ricorrano determinate condizioni, ad un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi, di cui all’art. 44 d.l. n. 109/2018, convertito in l. n. 130/2018.

 

  1. Il rilancio dei c.d. buoni/voucher lavoro.

L’art.1, commi da 342 a 354, della legge di bilancio 2023 interviene sull’articolo 54 bis del d.l. 24 aprile 2017, n. 50 (convertito in l. n. 96/2017), che disciplina il lavoro occasionale.

La manovra introduce i voucher relativi alle prestazioni occasionali e stagionali per turismo e agricoltura.

voucher lavoro, anche detti “buoni lavoro”, rappresentano un sistema di pagamento che i datori di lavoro possono utilizzare per remunerare prestazioni di lavoro occasionale e accessorio.

Il limite massimo dei compensi annui che il singolo utilizzatore può riconoscere alla totalità dei prestatori passa da 5.000 a 10.000 euro.

Resta invece fermo a 5.000 euro il compenso massimo che ogni lavoratore può percepire nel corso dell’anno da tutti gli utilizzatori.

Gli utilizzatori possono ricorrere a questa tipologia di contratto anche se hanno alle proprie dipendenze (a tempo indeterminato) 10 lavoratori, anziché 5 come stabilito in precedenza.

La nuova regola è stata estesa anche alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive, che operano nel settore del turismo, precedentemente limitate in maniera differente rispetto agli altri utilizzatori.

Tra i settori che possono beneficiare dei voucher lavoro occasionale vi sono le discoteche, sale da ballo, night club e simili.

Per quanto riguarda il settore dell’agricoltura, per il biennio 2023-2024, come chiarito nella Circolare INPS n° 6 del 19 gennaio 2023, è prevista una disciplina speciale in via sperimentale.

Nello specifico, le imprese agricole possono ricorrere alla prestazione occasionale per un massimo di 45 giornate lavorative effettive per ciascun lavoratore (il contratto può avere una durata massima di 12 mesi).

La novità dovrebbe garantire la continuità produttiva delle imprese agricole, favorendo allo stesso tempo il reperimento di manodopera per le attività stagionali. I soggetti chiamati a svolgere prestazioni occasionali in agricoltura non devono aver avuto un rapporto di lavoro subordinato nel settore nei tre anni precedenti.

Prima dell’inizio dell’attività, il lavoratore dovrà consegnare al datore di lavoro un’autocertificazione relativa alla propria condizione soggettiva.

Successivamente, il lavoratore agricolo occasionale a tempo determinato riceverà il compenso in base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro.

Inoltre, in caso di superamento del limite di 45 giorni, è prevista la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in contratto a tempo indeterminato.

I datori di lavoro agricoli dovranno comunicare obbligatoriamente la creazione di nuovi rapporti di lavoro al centro per l’impiego competente.

 

  1. Le modifiche all’Assegno Unico Universale.

L’art.1, commi 357 e 358, prevede un aumento degli importi per i nuclei familiari con figli minori, figli maggiorenni disabili e per i nuclei con quattro o più figli.

Com’è noto, l’importo dell’Assegno Unico Universale varia con il variare dell’ISEE, ed è riconosciuto in misura piena ai nuclei familiari con figli minori con un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, riducendosi gradualmente fino all’importo minimo per nuclei con ISEE pari a 40.000 euro.

Dal 1° gennaio 2023, è incrementato del 50% l’assegno unico per le famiglie con figli di età inferiore a un anno e per i nuclei con tre o più figli per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni, per livelli di ISEE fino a 40.000 euro.

È prevista anche una maggiorazione del 50% dell’assegno unico per le famiglie con 4 o più figli.

Sono confermati e diventano stabili gli aumenti riconosciuti nel corso del 2022 per i figli disabili maggiorenni.

 

  1. Il congedo parentale.

In materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, è previsto un incremento della misura dell’indennità del congedo parentale.

S’introduce un ulteriore mese di congedo facoltativo di maternità o, in alternativa, di paternità, retribuito all’80%, fino al sesto anno di vita del bambino, ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento.

Tale aumento si applica ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità/paternità obbligatoria successivamente al 31 dicembre 2022.

 

  1. Il Fondo nuove competenze.

La Legge di conversione del Decreto Milleproroghe ha esteso per tutto il 2023 l’operatività del Fondo Nuove Competenze.

Il Fondo è uno strumento di politica attiva, finalizzato a sostenere le aziende ed i lavoratori nella fase post pandemia, attraverso lo sviluppo di competenze e una formazione mirata alla persona.

Il D.l. n. 34/2020 (c.d. decreto rilancio), convertito in l. n. 77/2020, prevedeva, sino al 2022, che il Fondo, gestito dall’ANPAL (Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro), coprisse il costo delle ore di lavoro “perse” perché destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori (inclusi i contributi previdenziali e assistenziali).

Il Decreto Milleproroghe proroga l’operatività del Fondo anche al 2023.

Per accedere al contributo è necessario, oltre alla stipula degli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro, inviare le domande contenenti i progetti formativi tramite la piattaforma dedicata dell’Anpal.

Dunque, anche nel 2023 sarà possibile stipulare accordi collettivi, a livello aziendale o territoriale, volti a rimodulare l’orario di lavoro per consentire ai lavoratori la frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze.

A seguito della pubblicazione della legge di conversione del decreto Milleproroghe, l’ANPAL, con decreto del 24 febbraio 2023 n. 31, ha riaperto sino al 27 marzo 2023 i termini per la presentazione delle istanze di finanziamento degli accordi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati alla realizzazione di percorsi formativi.

Lo stesso termine vale anche per la stipula degli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro.

Con il suddetto decreto, l’ANPAL ha, altresì, disposto il rifinanziamento del Fondo per un ammontare pari a 180 milioni di euro.

 

  1. Somministrazione di lavoro a tempo determinato.

L’ art. 9, comma 4 bis, l. 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del Decreto Milleproroghe, proroga dal 30 giugno 2024 al 30 giugno 2025 l’efficacia delle disposizioni che derogano al limite dei 24 mesi per le missioni a tempo determinato presso lo stesso utilizzatore.

L’art. 31, comma 1, d.lgs. 81/2015, prevede che il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 20 % del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del predetto contratto. Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato.

Mentre, nel caso in cui il contratto di somministrazione sia a tempo determinato, il citato art. 31, statuisce che l’utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

L’art. 9, comma 4 bis, l. 24 febbraio 2023, n. 14 estende l’efficacia di tale ultima disposizione dal 30 giugno 2024 al 30 giugno 2025.

Fino alla suddetta data, quindi, le imprese potranno assumere lavoratori con contratti di somministrazione a tempo determinato e impiegarli per periodi superiori a 24 mesi, anche non continuativi, senza che il rapporto si trasformi in un contratto a tempo indeterminato.

 

  1. Misure in materia di stabilizzazione del personale sanitario (c.d. precari Covid).

La L. 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione, con modificazioni, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198 (c.d. Decreto Milleproroghe), estende il periodo entro il quale si possono maturare i requisiti utili alla stabilizzazione del personale che ha prestato servizio durante la pandemia.

L’art. 4, comma 9 quinquiesdecies, al fine di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, estende fino al 31 dicembre 2024 (in precedenza 31 dicembre 2023) il termine per il conseguimento dei requisiti utili alla stabilizzazione del personale.

A tal fine è necessaria la maturazione di almeno diciotto mesi di servizio presso un Ente del servizio sanitario nazionale, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 (prima della modifica 30 giugno 2022).

Tale misura si applica, oltre che al personale sanitario e socio-sanitario, anche a quello amministrativo, sebbene reclutato con contratti di lavoro flessibile e non più in servizio, purché abbia lavorato nel periodo di emergenza Covid.

È altresì introdotta sino al 31 dicembre 2026, in assenza di offerta di personale medico, la possibilità per le aziende del servizio sanitario nazionale di trattenere in servizio, a richiesta degli interessati, il personale medico in regime di convenzionamento col servizio sanitario nazionale, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque entro la predetta data.

 

* Pur essendo lo scritto frutto di una riflessione comune, i paragrafi da 1 a 7 sono stati curati dal Prof. Giuseppe Berretta; i paragrafi da 8 a 14 dalla Dott.ssa Viviana Giuffrida.

* Professore aggregato di diritto del lavoro nell’Università “Kore” di Enna.

* Dottoranda di ricerca in diritto del lavoro presso l’Università “Kore” di Enna.

 

 

 

 

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