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ORDINANZA DEL 16/02/2023 N. 4898/5 – CORTE DI CASSAZIONE

Notifiche per i soggetti iscritti all’AIRE

Il soggetto regolarmente iscritto all’AIRE deve ricevere le notificazioni degli avvisi di accertamento presso l’indirizzo della propria residenza all’estero o presso l’eventuale domicilio eletto in Italia, anche nel caso in cui mantenga la propria residenza in Italia. Sul punto risulta dirimente il principio enunciato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 377 del 2007 secondo il quale si deve sempre «garantire al notificatario l’effettiva possibilità di una tempestiva conoscenza dell’atto notificato e, quindi, l’esercizio del suo diritto di difesa». Dal punto di vista normativo, secondo i giudici di Piazza Cavour, rileva, pertanto, il successivo intervento del Legislatore che con l’art. 2, comma 1, lett. a), del d.l. 25 marzo 2010, n. 40 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73) ha inserito i commi 4 e 5 all’art. 60 del D.p.r. n. 600 del 1973. Tali disposizioni prevedono che la notificazione ai contribuenti non residenti possa essere effettuata all’indirizzo risultante dall’A.I.R.E., salva la facoltà di procedere con la notifica mediante affissione presso l’albo pretorio in caso di esito negativo della spedizione effettuata all’estero. Tale procedura trova applicazione solo qualora i contribuenti trasferitisi all’estero non abbiano comunicato all’Agenzia delle entrate l’indirizzo della residenza estera o del domicilio eletto in Italia ove ricevere la notificazione degli atti impositivi. Nel caso in esame il contribuente aveva correttamente designato l’indirizzo di residenza estera e un domicilio italiano diverso da quello presso cui aveva, invece, provveduto alla notifica l’Ufficio.

Testo integrale dell’ordinanzaOrdinanza del 16/02/2023 n. 4898/5 – Corte di cassazione – sito banca dati CERDEF – apre una nuova finestra

 

 

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