17/03/2023 – Modifica dell’art.445 del codice di procedura penale

Territorio e autonomie locali 15 Marzo 2023

Categoria  12.01.01 Incandidabilità

Sintesi/Massima 

Il comma 1 bis dell’art. 445 c.p.p., cosi come novellato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. Legge “Cartabia”), prevede che “se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi, diverse da quella penale, che equiparano la sentenza prevista dall’art. 444 comma 2, c. p. p. alla sentenza di condanna”. Dal tenore testuale della novellata disposizione si ricava che, salvo il caso di applicazione di pene accessorie, tutte quelle disposizioni legislative non qualificabili come penali, nelle quali la sentenza resa ex art.444 c.p.p. è equiparata alla sentenza di condanna, non trovano più applicazione a far data dall’entrata in vigore della riforma Cartabia (30 dicembre 2022, ai sensi del D.L. n. 162/2022). Stante l’esclusione della natura penale delle misure in materia di incandidabilità contenute nel d. lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 affermata da consolidata giurisprudenza sia comunitaria che nazionale, l’art. 15, comma 1, che equipara la sentenza prevista dall’art. 444, comma 2, c.p.p. alle sentenze di condanna, non produce più effetti, così realizzandosi un caso di abrogazione tacita a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2022, operata dal D.L. n.162/2022, convertito in legge.

Ne consegue che tutti i soggetti, per i quali sia stata pronunciata sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., salvo il caso di applicazione di pene accessorie, non incorrono più in una situazione di incandidabilità, potendo così concorrere alle prossime elezioni.

 Testo 

Parere del 13 marzo 2023 – Viene chiesto di conoscere l’avviso di questo Dipartimento in ordine alla persistente vigenza dell’art. 15, comma 1, del D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (c. d. Legge “Severino”), in base al quale “L’incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale”. Il quesito verte, in particolare, sulla possibilità che il comma 1 bis dell’art. 445 c.p.p., cosi come novellato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. Legge “Cartabia”), ai sensi del quale “se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi, diverse da quella penale, che equiparano la sentenza prevista dall’art. 444 comma 2, c. p. p. alla sentenza di condanna”, possa aver comportato una abrogazione tacita del predetto art. 15, comma 1, escludendo, conseguentemente, la possibilità di dichiarare incandidabile un soggetto a cui sia stata applicata una pena su richiesta delle parti.In considerazione della valenza di carattere generale del caso prospettato, questo Ufficio ha chiesto un parere all’Avvocatura Generale dello Stato.L’Organo di difesa erariale ha evidenziato che la “quaestio” fondamentale è stabilire se la riduzione degli effetti extrapenali della sentenza ex art.444 c.p.p. (c.d. patteggiamento) operata dalla Riforma Cartabia, abbia inciso anche sulle precedenti disposizioni contenute nella citata “Legge Severino”. Al riguardo, l’art.15 del D. Lgs. n.235/12 (“Legge Severino”) prevede che l’incandidabilità di cui allo stesso testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale. L’Avvocatura dello Stato, inoltre, ha osservato che dal tenore testuale della novellata disposizione sembra ricavarsi che, salvo il caso di applicazione di pene accessorie, tutte quelle disposizioni legislative non qualificabili come penali, nelle quali la sentenza resa ex art.444 c.p.p. è equiparata alla sentenza di condanna, non trovano più applicazione a far data dall’entrata in vigore della riforma Cartabia. Il predetto organo consultivo evidenzia, poi, come giurisprudenza consolidata, sia della Corte EDU che della Corte di Cassazione, abbia affermato l’esclusione della natura penale della sentenza resa ex art.444 c.p.p. Al tal riguardo, la giurisprudenza comunitaria con due recenti sentenze (CEDU del 17/06/21) quanto quella nazionale, inclusa la Corte costituzionale (cfr. sent. n. 276/2016 e n. 230/2021), negano espressamente la natura penale delle misure contenute nella Legge Severino, escludendone lo scopo punitivo, essendo state introdotte nell’ordinamento nazionale per assicurare il buon andamento e la trasparenza della P.A. nonché delle assemblee elettive, arginando così il fenomeno dell’infiltrazione criminale nella pubblica amministrazione. Pertanto, ritiene l’Avvocatura che la disposizione di cui alla cd. Legge Severino (art. 15, comma 1), in materia di incandidabilità, che equipara la sentenza prevista dall’art.444, comma 2, c.p.p. alle sentenze di condanna, stante appunto la natura non penale della predetta legge, non produca più gli effetti: si tratta, evidentemente, di un caso di abrogazione tacita operata con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2022, disposta dal D. L. n.162/2022, convertito in legge. Ne consegue che tutti i soggetti, per i quali sia stata pronunciata sentenza di patteggiamento ex art.444 cit., non incorrono più in una situazione di incandidabilità, potendo così concorrere alle prossime elezioni. Solo nel caso di applicazione di pene accessorie – conclude il predetto organo consultivo – tale favor non può operare.

 

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto