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Correzione atti di stato civile e ricostituzione di atti distrutti o smarriti: circolare operativa

In vigore dal 28 febbraio 2023 le nuove norme in materia correzione degli atti dello stato civile, ricostituzione di quelli distrutti o smarriti.

Modificati  gli articoli 95, 98 e 99 del d.P..R. 3 novembre 2000, n.

396 in tema di correzione degli atti dello stato civile e di ricostituzione di atti distrutti o smarriti ad opera dell’art. 25 del  d.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 entrato in vigore in data 28 febbraio 2023. A riguardo, il Ministero dell’Interno con propria circolare DAIT  n.22/2023 del primo marzo 2023  ad oggetto “Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149- Attuazione della legge 26 novembre

2021 , n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la

revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

e misure urgenti per la razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle

persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

Art. 25 – Modifiche agli artt. 95, 98 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica

3 novembre 2000 n. 396″ fornisce i necessari chiarimenti e detta le modalità per l’esatta applicazione delle nuove norme che  ampliano i poteri attribuiti dalla previgente disciplina all’ufficiale dello stato civile per quanto attiene la correzione degli atti di stato civile. Le novità introdotte:

–  comma 1  art. 98: L’Ufficiale dello stato civile, oltre alla correzione dell’errore materiale, può procedere, su

istanza di chiunque ne abbia interesse, alla correzione degli atti formati quando emerge una discordanza tra le indicazioni in essi riportate e quelle risultanti da altri documenti rilasciati dalle

autorità competenti. Tale correzione non può riguardare “i diritti di status

derivanti dall’atto stesso o da esso evidenziati,” dovendosi, in tali casi, far ricorso alla

procedura di rettificazione ex art. 95 del menzionato d.P.R. n. 396/2000;

– comma 2 bis art. 98:  l’ufficiale dello stato civile può  procedere alla ricostituzione di un atto distrutto o

smarrito ove disponga di sufficiente e idonea documentazione riguardante la formazione e i contenuti

essenziali dell’atto, mentre in assenza di siffatti presupposti la ricostituzione degli atti permane nella

competenza del tribunale.

– art. 99: le

disposizioni di cui all’art. 98 si applicano anche per gli atti di competenza dell’autorità diplomatica o

consolare. 

Per approfondimenti si rimanda alla citata Circolare Ministero dell’Interno  DAIT n.22/2023 del 01 marzo 2023

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