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Quando si attivano materialmente le progressioni orizzontali? E’ molto diffusa l’opinione che allo scopo occorra un atto di attivazione, nello stile proprio dell’agire amministrativo. Dunque, occorrerebbe un atto generale, che permetta agli interessati di attivarsi, proponendo una “candidatura” all’istituto, cui faccia seguito un “iter” amministrativo.

A ben vedere, però, le cose non stanno così. on si deve dimenticare che si opera, infatti, nell’ambito del diritto privato, sicché categorie come “procedimento”, “bando”, “istanza” non hanno senso: si gestiscono diritti ed obbligazioni.

L’atto di avvio delle progressioni orizzontali non che il contratto integrativo decentrato: esso, infatti, destina eventualmente le risorse per le progressioni, così ponendosi come fonte della loro attivazione.

A differenza di quanto si riscontra diffusamente nella prassi, quindi, le progressioni orizzontali non sono da avviare con “bandi” o “avvisi” di partecipazione: sono i contratti decentrati la loro fonte e la loro genesi.

Allo stesso modo, non appare rispettosa della complessiva regolazione della fattispecie la prassi di azionare le progressioni orizzontali “a domanda”, in conseguenza dei bandi o degli avvisi.

Poichè la progressione orizzontale può essere attribuita a tutti i dipendenti che abbiano superato il cosiddetto periodo di raffreddamento, cioè i 3 (riducibili a 2 o aumentabili a 4 dalla contrattazione decentrata) anni dall’ultima progressione ottenuta, essa è potenzialmente assegnabile a chiunque.

Dunque, tutti i dipendenti che in una certa annualità dispongano dei requisiti soggettivi previsti dai Ccnl per competere alla progressione, hanno un diritto pieno non ad ottenere la progressione, ma a concorrere. La progressione orizzontale, che si attiva con la sottoscrizione definitiva del decentrato, va configurata non come procedimento amministrativo a “istanza di parte”, bensì alla stregua di attività datoriale di adempimento ad un’obbligazione contratta con la stipulazione del decentrato.

Dunque, sottoscritto il contratto decentrato, è precisa obbligazione del datore applicare a tutti i dipendenti aventi i requisiti soggettivi i criteri valutativi secondo le pesature fissate dal contratto, agendo “d’ufficio”, senza attendere né bandi né domande.

Il Ccnl, all’articolo 14, comma 2, lettera a), parla – è vero – espressamente di “presentazione delle domande”, il che potrebbe far concludere per la necessità appunto di un bando, di domande e di un processo analogo ai procedimenti amministrativi. Tuttavia, si tratta di un inciso del tutto incoerente con la costruzione dell’istituto delle progressioni orizzontali.

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