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SENTENZA DEL 10/01/2023 N. 27/7 – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELL’ABRUZZO

Giurisdizione tributaria nei procedimenti esecutivi

Sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative agli atti esecutivi in materia tributaria, qualora non risulti notificato in precedenza alcun atto presupposto, che renda manifesta la pretesa tributaria. Come confermato dai giudici di legittimità (Cass. civ., sez. trib., 10/12/2019, n. 32203), il principio della competenza del giudice ordinario nei procedimenti esecutivi subisce, in queste ipotesi, un’eccezione, in ragione del fatto che il contribuente non è posto in grado di conoscere la volontà di procedere alla riscossione di un credito nei suoi confronti. Alla luce di queste considerazioni, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo si è pronunciata in modo favorevole all’Agenzia delle Entrate, che aveva dimostrato, invece, nel caso di specie, di aver notificato validamente gli atti prodromici al pignoramento.

Testo integrale della sentenzaSentenza del 10/01/2023 n. 27/7 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo – sito banca dati CERDEF – apre una nuova finestra

 

 

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