14/03/2023 – Gli effetti della riforma Cartabia sul processo amministrativo.

Abstract

Il presente contributo si concentra sui principali interventi normativi introdotti dalla Riforma Cartabia 2022 sul codice di procedura civile e i conseguenti effetti che si producono sul processo amministrativo in forza del rinvio dinamico o attraverso una serie di rinvii espressi.

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Il rinvio dinamico ex art. 39 c.p.a. – 3. Il difetto di giurisdizione. – 4. La consulenza tecnica d’ufficio e i mezzi istruttori. – 5. Modifiche ai riti del processo civile e riflessi nel processo amministrativo. – 6. Revocazione delle sentenze per contrarietà alla CEDU. – 7. In tema di esecuzione: le astreintes. – 8. Lo strumento dell’arbitrato (cenni). – 9. Le notificazioni. – 10. Le udienze cartolari e telematiche. – 11. Efficacia temporale delle modifiche.

 

  1. Introduzione

Il legislatore italiano è intervenuto a riformare il processo civile mediante il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149[1] «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata».  In questo modo si è realizzato un intervento notevole che, oltre ad incidere in maniera diretta sul processo civile di cognizione e di esecuzione, ha prodotto una serie di effetti anche sul processo amministrativo.

Già da alcuni mesi l’Ufficio studi e formazione del Consiglio di Stato ha predisposto un’approfondita “Relazione sugli effetti diretti e sulle implicazioni sistematiche che la riforma del processo civile, apprestata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, reca al processo amministrativo”[2] da cui occorre muovere per una prima analisi sul tema.

Il presente contributo, senza alcuna pretesa di esaustività, tenta infatti di riportare in forma succinta i principali interventi normativi di riforma introdotti dalla cd. ‘Riforma Cartabia’ che determinano una certa ricaduta anche sul processo amministrativo. 

 

 

  1. Il rinvio dinamico ex art. 39 c.p.a.

Il codice del processo amministrativo (d.lgs 104/2014) all’art. 39, comma 1, statuisce espressamente che «per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali». Tale previsione normativa realizza una sorta di rinvio dinamico, definito anche indiretto, che trova applicazione in tutti quei casi in cui il codice di rito amministrativo non disciplina puntualmente e in maniera precisa gli istituti processuali necessari per il corretto procedere dell’azione amministrativa, colmando così eventuali vuoti normativi, purché gli istituti processualcivilistici non si pongano in contrasto con i principi generali del processo amministrativo. È proprio in forza di tale rinvio normativo che la presente dissertazione assume un’importanza concreta, dal momento che – come si avrà modo di indagare nel prosieguo – in molti casi residuano incertezze applicative dopo l’intervento legislatore cui è compito della dottrina e della giurisprudenza dare soluzione.

 

  1. Il difetto di giurisdizione

Sulla base delle norme del codice di procedura civile interessate dalla recente riforma, la presente analisi si concentra dapprima sull’importante profilo del difetto di giurisdizione. Se in passato la disciplina processualcivilistica prevedeva che il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali era rilevato, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo, trattando alla stregua il difetto assoluto di giurisdizione (quando cioè la questione proposta di fronte al giudice è in realtà riservata al legislatore o all’amministrazione) e il diverso difetto relativo (che si occasiona tra diverse giurisdizioni), alla luce della costante giurisprudenza di legittimità sul punto[3], la nuova formulazione dell’art. 37 c.p.c. chiarisce come «il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione è rilevato, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo. Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo o dei giudici speciali è rilevato anche d’ufficio nel giudizio di primo grado. Nei giudizi di impugnazione può essere rilevato solo se oggetto di specifico motivo, ma l’attore non può impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui adito». In tal modo il legislatore della riforma ha distinto le diverse ipotesi di difetto di giurisdizione assoluto e difetto di giurisdizione relativo, chiarendo definitivamente le facoltà impugnatorie riconosciute all’attore nei giudizi di impugnazione.

È d’altro canto vero che tale espressa riforma non sembra incidere in maniera nettamente innovativa sul processo amministrativo dal momento che il tenore letterale del già presente art. 9 c.p.a., prevedeva che «il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d’ufficio. Nei giudizi di impugnazione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione».

Uguale intervento modificativo, per modalità e ratio, ha interessato anche l’art. 362 c.p.c., il quale oggi stabilisce espressamente che «possono essere impugnate con ricorso per cassazione, nel termine di cui all’articolo 325 secondo comma, le decisioni in grado di appello o in unico grado del giudice amministrativo o di un giudice speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso. Possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso per cassazione: 1. i conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici speciali, o tra giudice amministrativo e giudice speciale, o tra questi e i giudici ordinari; 2. i conflitti negativi di attribuzione tra la pubblica amministrazione e il giudice ordinario». In questo modo la norma fa oggi espresso riferimento alla figura del giudice amministrativo e non solo al più generico giudice speciale. 

Ricordando, poi, che il sindacato della Cassazione sulle pronunce del Consiglio di Stato è per «i soli motivi inerenti alla giurisdizione» come statuisce la stessa Costituzione, il sindacato del giudice di legittimità sulle decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale è circoscritto ai “limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo ovvero all’esistenza dei vizi che attengono all’essenza della funzione giurisdizionale, e non al modo del suo esercizio, cui ineriscono, invece, gli errori in iudicando o in procedendo[4].

 

  1. La consulenza tecnica d’ufficio e i mezzi istruttori

Importanti modifiche introdotte attraverso la riforma Cartabia nel processo civile concernono la consulenza tecnica d’ufficio. Nello specifico la riforma ha riguardato la determinazione di ulteriori categorie dell’albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria, nonché la formazione, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco nazionale, oltre ai requisiti per l’iscrizione, agli obblighi di formazione continua e agli altri obblighi da assolvere per il mantenimento dell’iscrizione.

Un nuovo comma secondo dell’art 23 disp. att. c.p.c. ha stabilito che gli incarichi affidati e i compensi liquidati dal giudice agli iscritti nell’albo sono annotati nei sistemi informatici regolamentati secondo le regole tecniche per l’adozione nel processo civile delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Gli incarichi e i compensi sono altresì pubblicati sul sito dell’ufficio giudiziario.

La disciplina della consulenza tecnica d’ufficio nel processo amministrativo è disciplinata, invece, all’art. 63, comma 4, c.p.a. dove viene stabilito che il giudice amministrativo, quando reputi necessario l’accertamento di fatto o l’acquisizione di valutazioni che richiedono particolari competenze tecniche, può ordinare l’esecuzione di una verificazione ovvero, se indispensabile, può disporre una consulenza tecnica. In questo modo, anche nel processo amministrativo, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più verificatori, ovvero, se indispensabile, da uno o più consulenti, i quali compiono le indagini che sono loro affidate dal giudice e forniscono anche oralmente i chiarimenti richiesti (v. art. 19 c.p.a.), stabilendo all’interno delle stesse norme del codice del processo amministrativo, espliciti rinvii al codice di procedura civile.

Le modifiche legislative al codice di rito civile potrebbero dunque portare a una razionalizzazione dell’albo e a un efficientamento nella corretta tenuta dello stesso, così da consentire anche al giudice amministrativo una più agevole e utile fruizione dello strumento della consulenza tecnica, salva sempre la facoltà riconosciuta al giudice amministrativo di nominare anche soggetti non compresi nell’albo purché «aventi particolare competenza tecnica».

In tema, invece, di mezzi istruttori occorre ricordare come l’art. 63 c.p.a. comma 2 preveda espressamente che “il giudice, anche d’ufficio, può ordinare anche a terzi di esibire in giudizio i documenti o quanto altro ritenga necessario, secondo il disposto degli articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile; può altresì disporre l’ispezione ai sensi dell’articolo 118 dello stesso codice; mentre al comma 3 viene stabilito che su istanza di parte il giudice può ammettere la prova testimoniale, che è sempre assunta in forma scritta ai sensi del codice di procedura civile. Ulteriore norma speculare ai due codici è data dall’ art. 64, comma 4, c.p.a., secondo il quale il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento e può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo.

In questo modo, i richiami espressi al codice di procedura civile realizzati dalle norme appena citate mostrano ancora una volta la stretta interrelazione esistente tra i due codici di rito e i conseguenti processi, risultando quello amministrativo in larga parte debitore di quello civile, tanto che le modifiche apportate al codice di procedura civile non pare ostino affatto alla loro applicabilità anche nel processo amministrativo.

 

  1. Modifiche ai riti del processo civile e riflessi nel processo amministrativo

La riforma Cartabia ha impattato in maniera rilevante sui principali riti del processo civile esperibili di fronte al giudice ordinario[5]. Nell’economia della presente trattazione, dal momento che le modifiche apportate a tali riti non intervengono sul processo amministrativo che vede il proprio specifico rito disciplinato dagli artt. 40 ss. c.p.a., si tralasciano tali aspetti processuali, rimandando a prime e più approfondite analisi[6].

Non si può, comunque, non dar conto ictu oculi dell’avvicinamento delle tipologie di trattazione della causa che il legislatore ha realizzato, andando a costruire un processo civile che, allo stesso modo del processo amministrativo già in vigore, vede celebrarsi l’udienza di fronte al giudice quando le parti hanno già provveduto al deposito di tutte le istanze istruttorie, memorie e repliche (si notino allora le analogie tra l’art. 73 c.p.a. e 171-ter c.p.c.) in totale ossequio al principio di concentrazione.

Anche in tema di impugnazione si individuano rilevanti modifiche apportate dalla riforma Cartabia. In primo luogo, in tema di notificazione della sentenza ai fini dell’impugnazione, viene chiarito al novellato art. 326 c.p.c. che essa si perfeziona, sia per il soggetto notificante che per il destinatario della notificazione, nel momento in cui il relativo procedimento si perfeziona per il destinatario. Come riconosciuto anche dalla Relazione del Consiglio di Stato, poiché l’art. 92 c.p.a., non ha alcuna previsione in ordine al momento di perfezionamento della notificazione ai fini dell’impugnazione, tale previsione si può ritenere applicabile anche nel processo amministrativo, ai sensi dell’art. 39, comma 2, c.p.a.

Un’ulteriore modifica rilevante ha riguardato l’art. 334, comma 2, c.p.c., relativamente all’impugnazione incidentale tardiva, stabilendo che questa perda efficacia non solo nel caso di declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione principale, ma anche nel caso in cui sia dichiarata improcedibile.

Ancora degna di nota è la previsione che comporta l’eliminazione del c.d. filtro in appello, consentendo ora più semplicemente al giudice di disporre immediatamente la discussione orale ai sensi dell’art. 350 bis c.p.c. quando l’impugnazione si presenti inammissibile o manifestamente infondata. Vista la specialità della disciplina del giudizio di appello contenuta nel codice del processo amministrativo, tali espresse modifiche si ritengono comunque non applicabili al processo amministrativo. 

Ugualmente, salvo quanto si è già indicato in tema di difetto di giurisdizione, le modificazioni introdotte nel codice di procedura civile per il ricorso per cassazione, non possono trovare applicazione nel caso del processo amministrativo. 

Numerosi dubbi residuano anche in tema di applicazione del novello istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, dal momento che – come si è anticipato in precedenza – le pronunce del Giudice amministrativo possono essere impugnate dinanzi alla Corte di Cassazione solo per questioni di giurisdizione, sicché dovrebbe ritenersi comunque esclusa l’esperibilità del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per questioni diverse da quella relativa alla giurisdizione (che comunque sarebbe già impugnabile di fronte alla stessa Corte con lo strumento tipicamente previsto del regolamento di giurisdizione), non potendosi ammettere alcun aggiramento della norma costituzionale.

 

  1. Revocazione delle sentenze per contrarietà alla CEDU

Il novellato art. 362 c.p.c. ha previsto l’aggiunta di un comma al fine di comprendere fra le ipotesi di ricorso innanzi alla Corte di Cassazione anche il rimedio della revocazione (come disciplinato dal nuovo art. 391-quater) avverso le decisioni dei giudici ordinari passate in giudicato il cui contenuto sia stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo contrario alla Convenzione ovvero ad uno dei suoi Protocolli.

Solo al termine di un lungo dibattito giurisprudenziale e dottrinale[7], sulla possibilità di portare a esecuzione una pronuncia della Corte europea dei diritti dell’Uomo che evidenziasse una violazione della CEDU da parte della normativa nazionale, il legislatore italiano ha considerato opportuno intervenire espressamente con una disciplina apposita all’art. 391-quater c.p.c. alla stregua di quanto già previsto nel processo penale (v. 630 c.p.p.).

In questo modo è stato stabilito che le decisioni passate in giudicato il cui contenuto in precedenza è stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali ovvero ad uno dei suoi Protocolli, possono essere impugnate per revocazione se concorrono le seguenti condizioni: 1) la violazione accertata dalla Corte europea ha pregiudicato un diritto di stato della persona; 2) l’equa indennità eventualmente accordata dalla Corte europea ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione non è idonea a compensare le conseguenze della violazione. Dal punto di vista processuale si prevede, sempre nello stesso articolo, che il ricorso debba essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della sentenza della Corte europea ai sensi del regolamento della Corte stessa.

Applicando tale previsione normativa al processo amministrativo ne consegue l’esperibilità nel caso specifico in cui, contro una sentenza del Consiglio di Stato sia stato proposto ricorso per cassazione e successivamente si sia formato il giudicato, o perché il ricorso sia stato respinto o dichiarato inammissibile, o perché esso abbia portato ad un annullamento della sentenza senza rinvio, “non sussistendo la giurisdizione di alcun giudice sulla vicenda contenziosa”[8].

Per tutti gli altri casi, residuerebbero ancora dei dubbi sulla possibile applicabilità della nuova ipotesi di revocazione al processo amministrativo, dal momento che l’art. 106 c.p.a. continua ad individuare i casi tassativi di revocazione delle sentenze del giudice amministrativo facendo espresso rinvio solamente agli artt. 395 e 396 c.p.c., non essendo stato in alcun modo interessato dalla riforma legislativa e non potendosi applicare surrettiziamente la previsione di cui all’art. 39 c.p.a., stante la specificità del tema.

 

  1. In tema di esecuzione: le astreintes

La riforma Cartabia ha modificato inoltre anche l’art. 614 bis c.p.c. (misure di coercizione indiretta), norma che ha introdotto nel processo civile la disciplina espressa delle cc.dd. astreintes, con la chiara finalità di indurre l’obbligato all’adempimento volontario. Il legislatore della riforma, incidendo sul precedente dettato, ha inserito un nuovo ultimo periodo al primo comma, consentendo al giudice di fissare un termine di durata della misura coercitiva indiretta, al fine di contenere l’importo finale e complessivo della somma imposta. Ulteriormente è stato previsto che tale misura «se non è stata richiesta nel processo di cognizione, ovvero il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza o ritardo nell’esecuzione del provvedimento è determinata dal giudice dell’esecuzione, su ricorso dell’avente diritto, dopo la notificazione del precetto. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all’articolo 612».

È noto come anche nel codice del processo amministrativo si prevede all’art 114, comma 4, lett. e), c.p.a., che il giudice amministrativo in sede di ottemperanza, in caso di accoglimento del ricorso, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo. Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali. Tale misura, come appena descritta, consiste certamente in una sanzione pecuniaria che si aggiunge e non si sostituisce all’eventuale danno cagionato dall’inosservanza del precetto giudiziale.

Si può dunque ammettere che la modifica legislativa apportata all’art. 614 bis c.p.c. incide nell’applicazione dell’art. 114, comma 4, lett. e), individuando un altro parametro utilizzabile.

 

  1. Lo strumento dell’arbitrato (cenni)

In base all’art. 12 c.p.a. le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. Stante l’espresso rinvio alla disciplina processualcivilistica operata dal c.p.a., si deve considerare applicabile ai casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (e nello specifico nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi e che siano sottoposte a clausola arbitrale) la disciplina che è intervenuta a modificare in più parti il titolo VIII del libro quarto del c.p.c.

 

  1. Le notificazioni

In tema di notificazioni la Riforma Cartabia ha istituzionalizzato nel codice quanto già previsto attraverso precedenti interventi normativi, prevedendo quale mezzo principale la posta elettronica certificata (cfr. art. 147 c.p.c.), eseguibili direttamente dal difensore, senza limiti orari (intendendosi perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Tuttavia, se quest’ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7).

Anche per l’ufficiale giudiziario l’art. 149 bis c.p.c. oggi prevede espressamente che questi esegua la notificazione a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo, quando il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale. Come riconosciuto dallo stesso Giudice amministrativo, anche tale norma, in assenza di limitazioni espresse, è destinata a trovare applicazione alla notificazione degli atti processuali amministrativi.

Occorre comunque ricordare che quando, per causa non imputabile al destinatario, la notificazione a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato non è possibile o non ha esito positivo, essa si esegue con le modalità ordinarie.

 

  1. Le udienze cartolari e telematiche

Con efficacia innovatoria, la riforma Cartabia è andata a prevedere nel codice di rito civile che «il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter che l’udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte», con previsione entrata in vigore già dal 1° gennaio 2023. Con tale intervento sono state dunque introdotte due norme generali che derogano alla regola implicita dell’udienza in presenza fisica, per scelta espressa nel giudice civile, che è chiamato a valutare, nel caso di specie, la possibilità di ricorrere a tali strumenti di semplificazione processuale.

Nonostante i possibili vantaggi che la riforma potrebbe apportare anche al processo amministrativo, i dubbi sulla pratica applicabilità risultano ad oggi superiori ed è per questo motivo che già il Consiglio di Stato si è mostrato cauto.

Attraverso l’art. 87 c.p.a. il legislatore ha infatti stabilito come regola generale da applicare al processo amministrativo la pubblicità delle udienze, stabilendo che «le udienze sono pubbliche a pena di nullità salvo quanto previsto dal comma 2 (dove trovano elencazione i cd. riti camerali), ma il presidente del collegio può disporre che si svolgano a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume».

È per questo motivo che, una volta cessata l’emergenza pandemica[9], la necessità di ricorrere a forme alternative all’udienza pubblica sembrano non poter trovare accoglimento all’interno del processo amministrativo e ciò, nonostante il chiaro rinvio operato – come si è visto – dall’art. 39 c.p.a. essendo incompatibile proprio con quel limite espresso dalla stessa norma citata, potendo far ricorso a strumenti del processo civile, “in quanto compatibili o espressione di principi generali”.

 

  1. Efficacia temporale delle modifiche

In tema di efficacia temporale delle innovazioni introdotte con la riforma Cartabia, occorre precisare come inizialmente l’art. 35, comma 1 d.lgs. n. 149 del 2022, prevedesse che le nuove norme avessero in generale effetto «a decorrere dal 30 giugno 2023, applicandosi ai procedimenti instaurati successivamente a tale data». Tuttavia, nelle more dell’entrata in vigore, è intervenuta l’anticipazione da parte del legislatore della data inizialmente prevista, mediante la novella apportata dall’art. 1 comma 380 della legge di bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022, n. 187) che ha anticipato l’operatività generale della riforma al 28 febbraio 2023, confermando che le previsioni innovate si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data, mentre per quelli già pendenti continuano ad applicarsi le norme previgenti[10].

Ad oggi non è ancora stato chiarito se, anche per gli effetti prodotti sul processo amministrativo, tale anticipazione sia applicabile ai giudizi amministrativi; tale ipotesi va comunque considerata effettiva dato il tenore generale dell’anticipazione espresso dalla norma, salvo che specifici istituti della riforma abbiano un’efficacia temporale diversa da quella generale, secondo quanto disposto dai successivi commi del citato art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022.

 

 

 

* Dottore Magistrale in Giurisprudenza – Università di Bologna.

[1] Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, Gazzetta Ufficiale, Serie generale del 17 ottobre 2022, n. 243, Suppl. Ord. n. 38/L.

[2] Consiglio di Stato – Ufficio Studi e formazione della Giustizia Amministrativa, Relazione sugli effetti diretti e sulle implicazioni sistematiche che la riforma del processo civile, apprestata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, reca al processo amministrativo, in giustizia-amministrativa.it, pubblicato l’8.11.2022.

[3] Cass. Civ., Sez. Un., 22 aprile 2013, n. 9693.

[4] Relazione sugli effetti diretti e sulle implicazioni sistematiche che la riforma del processo civile, op. cit., p. 7. Sicché è inammissibile il ricorso per cassazione che prospetti tale vizio sotto il diverso profilo del difetto di giurisdizione, non trattandosi di una questione di superamento dei limiti esterni della giurisdizione, né potendosi configurare nella specie un diniego di giustizia da parte del giudice amministrativo

[5] LUISO F.P., Il nuovo processo civile, commentario breve agli articoli riformati del codice di procedura civile, Milano, Giuffrè, 2023, p. 7.

[6] DE GIOIA V., Il nuovo codice di procedura civile prima e dopo la riforma, Napoli, Dike, 2023.

[7] Sul tema dell’efficacia di una pronuncia della Corte di Strasburgo nell’ordinamento interno, al fine di ripercorrere il complesso percorso compiuto dalla giurisprudenza e dalla dottrina prima modifica normativa introdotta con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, si rinvia più diffusamente a PASSARINI L., Gli effetti delle pronunce della Corte EDU sul provvedimento amministrativo, in ildirittoamministrativo.it, 2023.

[8] Relazione, op. cit., p. 48.

[9] Nel corso della pandemia la discussione con modalità da remoto era ammessa: a) a richiesta di tutte le parti costituite, le quali potevano chiedere con apposita istanza depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell’udienza in qualunque rito, che la discussione orale si svolgesse mediante collegamento da remoto; b) su disposizione del presidente del collegio: quando lo avesse ritenuto necessario anche in assenza di istanza di parte; nei casi in cui l’istanza non fosse stata presentata congiuntamente da tutte le parti costituite, previa valutazione della stessa e delle eventuali opposizioni espresse dalle altre parti. In alternativa alla discussione da remoto era prevista la – sola – possibilità per le parti di depositare note di udienza fino alle ore 12 del giorno antecedente a quello dell’udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che depositava tali note o tale richiesta era considerato presente ad ogni effetto in udienza.

[10] Sul punto diffusamente CARRATTA A., Le riforme del processo civile, d.lgs 10 ottobre 2022, n. 149, in attuazione della L. 26 novembre 2021, n. 206, Torino, Giappichelli, 2023.

 

 

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