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Il decreto legge 24 febbraio 2023, n.13 con il quale il Governo ha introdotto misure di ulteriore semplificazione ed accelerazione delle procedure strumentali all’attuazione del PNRR ha modificato anche le procedure di gestione finanziaria che attualmente sono disciplinate dall’art. 15 del d.l. 77/2021, dal DM 11.10.2021 e dall’art. 9, comma 6, del d.l. 152 del 2021: alla normativa promaria si aggiungono la circolare MEF-RGS n. 29/2022  e le Faq di Arconet n. 48 sull’armonizzazione e n. 3 sul PNRR.  Nell’ambito di tale complesso sistema finanziario e contabile, il Governo è intervenuto sulla disciplina delle anticipazioni delle risorse finanziarie ai Soggetti attuatori, apportando puntuali ma significative modifiche all’art. 9, comma 6, del d.l. 152/2021 a mente del quale il MEF, con propri decreti, che debbono essere trasmessi alle Camere per  l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, può disporre anticipazioni,  anche oltre la misura base del 10% prevista dal circuito finanziario del PNRR, da destinare ai soggetti attuatori, , sulla base di richieste motivate avanzate dalle amministrazioni centrali titolari degli interventi. L’art. 2, comma 2, del DM 11.10.2021 prevede che “ai fini dell’erogazione dell’anticipazione, l’amministrazione titolare dell’intervento deve attestare l’avvio di operatività dell’intervento stesso, ovvero l’avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività”. Il par. 4 del Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR allegato alla circolare n. 29/2022 chiarisce che “le richieste di anticipazione vengono inoltrate al SC PNRR esclusivamente dall’Amministrazione centrale titolare, tramite il Sistema, a valle di qualsiasi atto che comprovi l’inizio delle attività”, e puntualizza che una volta accolta la richiesta avanzata dall’Amministrazione centrale titolare “il destinatario del trasferimento di risorse può essere la contabilità speciale dell’Amministrazione centrale titolare ovvero direttamente la contabilità speciale/conto di Tesoreria del Soggetto attuatore”. L’art. 6 del decreto legge n. 13/2023 interviene su tale assetto normativo con l’obiettivo di semplificare il circuito finanziario e garantire ai soggetti attuatori un volano per attivare le misure di competenza, evitando rallentamenti legati a problemi di liquidità e garantendo, comunque, l’effettuazione dei pagamenti nell’ambito degli interventi del PNRR nel rispetto dei tempi europei, per consentire al sistema Paese di rispettare la riforma abilitante 1.11 la quale prevede il rispetto della tempestività dei pagamenti da parte di tutte le pubbliche amministrazioni entro il 31.12.2023.

La lettura del testo novellato del comma 6 dell’art. 9 del d.l. 152/2021 consente di evidenziare le seguenti modifiche:

  1. non è più previsto che MEF disponga le anticipazioni con decreto, sul cui schema è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari;
  2. le anticipazioni devono essere richieste, con espressa motivazione, non più dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi ma direttamente dai soggetti attuatori, inclusi gli enti territoriali;
  3. le risorse sono trasferite a titolo di anticipazione ai soggetti attuatori e sono vincolate alla tempestiva realizzazione degli interventi PNRR per i quali sono erogate;
  4. i soggetti attuatori sono obbligati a riversare nel conto corrente di tesoreria centrale «Ministero dell’economia e delle finanze – Attuazione del Next Generation EU-Italia – Contributi a fondo perduto» l’importo dell’anticipazione non utilizzata alla chiusura degli interventi.

Il sistema ne risulta, almeno sulla carta, maggiormente semplificato in quanto  viene sburocratizzato il procedimento per la concessione dell’anticipazione grazie all’eliminazione del decreto del MEF, soggetto al parere delle Commissioni parlamentari; viene, inoltre, rafforzato il rapporto tra soggetti attuatori e Servizio Centrale per il PNRR del MEF, in quanto la richiesta di anticipazione tramite il Sistema deve essere avanzata direttamente dai soggetti attuatori, sentita l’Amministrazione centrale titolare dell’intervento. E’ tuttavia evidente, a parte la maggiore responsabilizzazione dei soggetti attuatori nei confronti dei quali è stato introdotto l’obbligo di riversare in tesoreria la parte non utilizzata di anticipazione a chiusura di ciascun intervento, che il concreto avvio del nuovo sistema è subordinato all’adozione di alcune modifiche sia normative che operative:

  1. occorre intervenire sull’art. 2, comma 2, del DM 11.10.2021, anche al fine di chiarire se sussiste ancora l’obbligo -attualmente posto in capo all’amministrazione titolare che avanzava la richiesta di anticipazione- di attestare l’avvio dell’operatività dell’intervento ovvero l’avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività;
  2. occorre modificare il Manuale approvato con la circolare RGS n. 29/2022, con particolare riguardo alla modulistica all.8 utilizzata per chiedere l’anticipazione all’Amministrazione centrale titolare;
  3. è necessario un intervento sul Sistema Informativo ReGis -modulo finanziario , individuando il ruolo -tra quelli dei Soggetti attuatori- abilitato ad avanzare la richiesta di anticipazione, nonché il flusso per acquisire il previo consenso dell’Amministrazione centrale titolare.

Due osservazioni finali si impongono. In primo luogo, risultano ancora valide le indicazioni contenute nella Faq n. 48 di Arconet in base alla quale “per gli enti territoriali le anticipazioni sono trasferimenti di risorse per la realizzazione tempestiva degli interventi PNRR erogati anticipatamente rispetto alle scadenze previste dalle assegnazioni formali, da contabilizzare come trasferimenti (non sono anticipazioni di liquidità)”. In secondo luogo, fermo restando gli obblighi di perimetrazione finanziaria puntualizzati nel par. 10 del richiamato Manuale allegato alla circolare n. 29/2022, va evidenziata la previsione dell’art. 3 del DM 11.10.2021 a mente della quale i trasferimenti delle risorse PNRR “debbono confluire sul rispettivo conto di tesoreria unica”, tra le risorse vincolate, nel rispetto di quanto prevede il par. 10 del principio contabile 4/2 allegato al d.lgs. 118/2011 e smi. Risulta di particolare interesse, a questo punto, quanto affermato da Arconet nella Faq n. 3 sul PNRR, laddove è stato sottolineato che poiché “il d.lgs. n.118 del 2011 non prevede una specifica modalità di gestione di tale vincolo di cassa….gli enti locali, nella loro autonomia, possono autoregolamentarsi”. E’ vero che non sussiste alcun obbligo di gestire la cassa vincolata con tanti sottoconti quante sono le tipologie di risorse vincolate, ma i particolari obblighi discendenti dal PNRR depongono per l’adozione di un sistema di tracciabilità dei movimenti di cassa vincolata relativi alle risorse del PNRR, a partire dalle anticipazioni, anche al fine di poter tempestivamente far fronte ai pagamenti, ricostituendo la liquidità, tutte le volte in cui tali risorse dovesse essere state utilizzate, ai sensi dell’art. 195 del Tuel, per pagare spese correnti in presenza di crisi di liquidità. L’efficacia delle misure presuppone il rafforzamento della governance locale approntata dalle singole amministrazioni per attuare il PNRR, essendo evidente la necessità di uno scambio continuo e chiaro di informazioni tra uffici attuatori e ufficio di ragioneria.

Vito Antonio Bonanno

Anticipazioni PNRR-2023

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