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Contratto in genere, atto e negozio giuridico – Azienda – Cessione ramo d’azienda – Responsabilità solidale – Abuso del diritto

In forza del principio generale che vieta l’abuso del diritto, il cessionario del ramo d’azienda non può giovarsi della limitazione di responsabilità posta dall’art. 2560, comma 2, c.c., qualora sia dimostrato che egli, al momento della stipula del contratto di cessione d’azienda, abbia avuto concreta conoscenza della sussistenza del debito non risultante dalle scritture contabili (1).

(1)    Conformi: Cass. civ., sez. III, ord., 10 dicembre 2019, n. 32134; Cass. civ., sez. un., del 28 febbraio 2017 n. 5054.

Difformi: non risultano precedenti difformi.

 

Tar Milano, sez. III, 27 febbraio 2023, n. 495 – Pres. Bignami, Est. Cozzi

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