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L’applicazione della norma di cui all’art. 3, comma 3 della Legge n. 104/1992 presuppone che il beneficiario abbia instaurato con la pubblica amministrazione un rapporto di servizio avente il carattere dell’esclusività, condizione questa che non ricorre per la magistratura onoraria.

Lo svolgimento delle funzioni di Giudice tributario, la cui nomina “non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego”, ex art.11 del D. Lgs. n.545 del 1992, rientra nelle funzioni giudiziarie onorarie e pertanto al predetto Giudice tributario non possono applicarsi gli artt.21, 33, comma 6 della Legge n. 104 del 1992.

Nel caso in esame, è stato negato ad un giudice tributario onorario l’applicazione dell’art. 33, comma 5 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, sul diritto del genitore o familiare lavoratore, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.

 

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