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Poste scaricare a questo LINK la recente Deliberazione della Corte dei conti della Lombardia n. 115/2023 che analizza una semplice questione: se un ente nell’anno di riferimento ha una minor spesa del trattamento accessorio del segretario a seguito di riduzione della percentuale di convenzione, può utilizzare questo spazio rispetto al limite 2016 per stanziare più somme alle posizioni organizzative?

Ecco la risposta della Corte dei conti:

il dubbio interpretativo del comune nascerebbe dalla sopravvenuta circolare della RGS n. 25 del 10 giugno 2022, richiamata esplicitamente nel quesito,  sull’inserimento delle informazioni del conto annuale, dove si afferma che “in sede di verifica del limite di spesa 2016, l’algoritmo del Conto annuale controlla che le voci accessorie soggette a limite complessivamente spettanti al segretario comunale e provinciale non si incrementino rispetto all’anno 2016, a prescindere che le stesse siano a carico di una sola amministrazione (segretario titolare di sede unica) oppure di più amministrazioni (segreteria convenzionata)”.

Ebbene, a prescindere dalla collocazione delle circolari ministeriali nella gerarchia delle fonti, si osserva che la corposa Circolare richiamata attiene alle istruzioni tecniche per la compilazione del Conto annuale della pubblica amministrazione, finalità di natura meramente tecnico-organizzativa. Non può pertanto essere oggetto di dubbi interpretativi rispetto ad una norma primaria sulla quale sono intervenute molteplici e convergenti deliberazioni della magistratura contabile.

P.Q.M

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – esprime il seguente parere:

“Al fine di osservare correttamente il tetto 2016 delle risorse accessorie, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, il comune deve considerare le risorse necessarie al trattamento accessorio del personale nel loro ammontare complessivo”.

 

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