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Le novità con la nuova legge 49/2023 in vigore da maggio. Ecco i parametri da applicare per il calcolo dell’equo compenso

 

Dal 20 maggio scorso sono in vigore le nuove disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali: è stata, infatti, pubblicata in Gazzetta Ufficiale (la n. 104 del 5 maggio 2023) la legge n. 49/2023 sull’equo compenso.

L’”equo compenso” è il principio in base a cui si stabilisce che la remunerazione percepita da un professionista per un servizio reso deve essere proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche delle prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti. Per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, i valori presi a riferimento sono attualmente quelli stabiliti dal DM 140/2012.

Il nuovo provvedimento in vigore, recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali” ha lo scopo, quindi, di assicurare al professionista un compenso commisurato al valore della prestazione e rafforzarne la tutela nel rapporto contrattuale con specifiche imprese che per natura, dimensioni o fatturato, sono ritenute contraenti forti.

Ricordiamo brevemente che il principio dell’equo compenso è stato introdotto nell’ordinamento italiano con il decreto fiscale del 2017 (dl n. 148/2017), successivamente modificato dalla legge di Bilancio 2018 e applicato a tutti i professionisti (di cui all’articolo 1 della legge n. 81/2017); dal 2021, il Parlamento ha iniziato una revisione normativa dell’equo compenso fino alla pubblicazione in Gazzetta della legge n. 49/2023.

Il calcolo dei compensi professionali è, quindi, da sempre un tema delicato e dibattuto con continui aggiornamenti normativi, ma ti ricordo che è necessario quantificare la prestazione professionale prima di procedere con l’espletamento della stessa e, di fatto, è obbligatorio anche il preventivo per i lavori privati. Proprio per non rischiare di perdere alcun aggiornamento normativo e di fare errori è utile ricorrere al software per il calcolo dei compensi professionali, in modo da calcolare in maniera corretta, rapida e completa parcelle e corrispettivi professionali per ogni tipo di lavoro; il programma implementa come criteri il dm 140/2012 (per lavori provati) e il dm giugno 2016 (per lavori pubblici).

Equo compenso, le nuove regole

La legge n. 49/2023 stabilisce quale “equo compenso” la soglia minima al di sotto della quale un professionista non può essere pagato per una determinata prestazione. Alla luce della determinazione di questa soglia, vi sono delle regole da rispettare nel momento in cui il professionista e il cliente sottoscrivono un contratto.

La nuova legge si applica nei rapporti professionali riguardanti la prestazione d’opera intellettuale, ex art 2230 C.C., regolati da convenzioni ed aventi per oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di:

  • imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie;
  • imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno più di cinquanta dipendenti e hanno avuto ricavi superiori ai 10 milioni di euro;
  • Pubblica Amministrazione e società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Ecco in breve le nuove regole sull’equo compenso per i professionisti:

  • ampliata la platea di riferimento (professionisti: sono inclusi anche gli esercenti professioni non ordinistiche; committenza: estesa anche a tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro);
  • nullità delle clausole vessatorie, ossia delle disposizioni contrattuali che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri ed anche quelle indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa;
  • al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo ed eventualmente di condannare l’impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista;
  • l’adozione di disposizioni deontologiche da parte di ordini e collegi professionali volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull’equo compenso;
  • consentita alle imprese committenti la possibilità di adottare modelli standard di convenzione concordati con le rappresentanze professionali, al fine di individuare compensi equi fino a prova contraria;
  • il parere di congruità del compenso emesso dall’ordine o dal collegio professionale acquista efficacia di titolo esecutivo;
  • il termine di prescrizione del diritto al compenso da parte del professionista decorre dalla cessazione del rapporto con l’impresa (in caso di pluralità di prestazioni rese a seguito di un’unica convenzione il termine si riferisce alla data di compimento dell’ultima prestazione);
  • il termine di prescrizione dell’azione di responsabilità professionale è individuato nel giorno del compimento della prestazione;
  • la possibilità di avviare un’azione di classe (class action), proposta dalle rappresentanze professionali in caso di mancato rispetto dell’equo compenso;
  • istituito presso il Ministero della giustizia l’Osservatorio nazionale sull’equo compenso.

Equo compenso: aggiornamento dei parametri

L’equo compenso è fissato dai vari decreti Ministeriali, a seconda delle diverse categorie professionali; sono quindi i decreti che stabiliscono i parametri che servono poi a calcolare l’equo compenso.

Per tutte le professioni ordinistiche i valori di riferimento sono quelli dati dal DM 140/2012, attualmente utilizzati nei tribunali in caso di contenzioso per le parcelle di commercialisti ed esperti contabili, notai, professioni tecniche, attuari e assistenti sociali; l’unica professione ad avere i parametri aggiornati è quella degli avvocati (DM 147/2022).

Ma quali sono attualmente i parametri ministeriali di riferimento considerato che l’articolo 12 della legge abroga la norma (articolo 2, comma 1, del DL 223/2006) che aveva soppresso il precedente sistema delle tariffe vincolanti.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 13 -bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, l’articolo l 9 -quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e la lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati. 

La nuova normativa prevede un aggiornamento con cadenza biennale dei parametri che fissano la retribuzione per ogni prestazione.

Alcuni ordini professionali stanno già elaborando dei parametri, che secondo la nuova legge, appunto, dovranno essere rivisti ogni due anni su proposta dei consigli nazionali o dei collegi professionali.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 6, i parametri possono non essere presi in considerazione nel caso in cui le imprese adottino modelli standard di convenzione stabiliti con i consigli nazionali degli ordini o con i collegi professionali.

1. È facoltà delle imprese di cui all’articolo 2, comma 1, adottare modelli standard di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali. 

2. I compensi previsti nei modelli standard di cui al comma 1 si presumono equi fino a prova contraria.

Come si determinano i compensi?

Gli onorari saranno calcolati in base a più elementi come l’urgenza, l’importanza, la difficoltà del lavoro svolto, i risultati raggiunti.

In particolare, per la determinazione del compenso professionale si applicano i parametri riguardanti: il costo delle singole categorie componenti l’opera, la complessità e la specificità della prestazione. Per effettuare il calcolo di compensi professionali ai sensi del dm 17 giugno 2016 si applicano i seguenti parametri:

  • parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l’opera;
  • parametro «G», relativo alla complessità della prestazione,
  • parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;
  • parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l’opera.

I singoli parametri hanno il compito di definire quanto segue:

  • il parametro V definisce il valore dell’opera in base al costo delle singole categorie ed è individuato sulla base del preventivo di progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1. Per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo è corrispondente all’importo complessivo delle opere, esistenti e nuove, oggetto della prestazione;
  • il parametro G, relativo al grado di complessità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria e destinazione funzionale sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1;
  • il parametro di incidenza Q, relativo alla specificità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria d’opera nella tavola Z-2 del decreto;
  • il parametro base P, funzione del valore dell’opera, applicato al costo delle singole categorie componenti l’opera sulla base dei criteri di cui alla Tavola Z-1, si ottiene dalla seguente espressione: P = 0,03 + 10/V0,4.

Formula per la determinazione del compenso

Il compenso è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P».

Il compenso, al netto di spese ed oneri, è quindi dato dalla seguente formula:

CP= ∑ (V×G×Q×P)

Per la determinazione del corrispettivo a base di gara per prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole Z-1 e Z-2, si fa ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nelle tavole stesse.

L’importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria per i seguenti importi:

  • per le opere fino a un milione di euro l’importo non può essere superiore al 25% del compenso;
  • se l’importo delle opere è pari o superiore a 25 milioni, gli oneri accessori possono corrispondere al massimo al 10% del compenso;
  • per importi intermedi si ricorre all’interpolazione lineare.

Per la determinazione del corrispettivo a base di gara per prestazioni complementari, non previste dal decreto, si tiene conto dell’impegno del professionista, dell’importanza della prestazione e del tempo impiegato tenendo presente che:

  • i compensi orari oscillano dai 50 ai 75 euro per il professionista incaricato;
  • dai 37 a 50 euro per l’aiuto iscritto;
  • dai 30 a 37 euro per l’aiuto di concetto.

Tavola Z-1: grado di complessità della prestazione

La tavola z-1, allegata al decreto 17 giugno 2016, definisce il parametro G, relativo al grado di complessità della prestazione.

Il parametro G viene individuato, in funzione delle seguenti voci ossia delle prestazioni attinenti le seguenti categorie di opere:

  • categorie edilizia
  • strutture
  • impianti
  • infrastrutture per la mobilità
  • idraulica
  • tecnologie della informazione e della comunicazione
  • paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste
  • territorio e urbanistica
  • destinazioni funzionali
  • corrispondenze
  • identificazione delle opere

Tavola Z-2: il parametro di incidenza

Per determinare il parametro di incidenza Q bisogna far riferimento alla tavola Z-2. Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi:

  • pianificazione e programmazione
  • attività propedeutiche alla progettazione
  • progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva)
  • direzione dell’esecuzione dei lavori
  • verifiche e collaudi
  • monitoraggi
  • descrizione singole prestazioni
  • categorie.

Il testo disciplina anche la nullità delle clausole che non rispettano un compenso equo e proporzionato per l’opera svolta, che vietano al professionista di chiedere acconti nel corso della prestazione o che obbligano l’anticipo di spese, che consentono al committente di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, di non riportare in forma scritta gli elementi essenziali dell’accordo, di pretendere dal professionista prestazioni aggiuntive senza compenso, di conferire il pagamento oltre i 60 giorni dalla ricezione della fattura.

È bene precisare che la nullità della clausole non comporta la nullità del contratto.

Per calcolare il corrispettivo è obbligatorio attenersi, quindi, ai suddetti parametri (parametro V, G, Q e P) che puoi trovare nel software gratis per il calcolo del corrispettivo tenendo conto delle tabelle del dm 17 giugno 2016. Ti suggerisco, infine, il software parcelle architetti geometri ingegneri, la soluzione ideale per determinare:

  • parcelle per lavori privati secondo il dm 140/2012;
  • corrispettivi per lavori pubblici secondo il dm 17 giugno 2016;
  • parcelle professionali per le pratiche Superbonus 110% secondo i criteri previsti dal decreto MISE del 6 agosto 2020.

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SCARICA LEGGE 21 APRILE 2023 , N. 49 (EQUO COMPENSO)

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