22/05/2023 – Spoil system, voglia insopprimibile

Il quaderno operativo 41 dell’Anci riposta, tra gli altri “primi adempimenti, dei sindaci neo eletti, il seguente:

La pretesa che la “nomina” (che poi è un incarico) dei responsabili degli uffici e dei servizi sia una delle prime attività del sindaco è legata ad una concezione del tutto fuorviante ed erronea, che naturalmente l’Anci fa propria e diffonde: quella, cioè, che gli incarichi dirigenziali e dei responsabili di servizio abbiano la medesima durata del mandato elettorale e siano connotati da fiduciarietà.

Si tratta di una concezione totalmente erronea. Per un verso, è paradossale che da un lato i sindaci ritengano di dovere e potere precarizzare gli incarichi dei dipendenti di ruolo, mentre dall’altro la Cassazione e la giurisprudenza insistono con la tesi, del tutto infondata e inaccettabile, secondo la quale gli incarichi a contratto ai sensi dell’articolo 110 debbano avere una durata minima di 3 anni (sicchè, se conferiti da un sindaco in scadenza potrebbero proseguire, nonostante la reale connotazione fiduciaria di tali contratti).

Per altro verso, è in frontale contrasto con la Costituzione e le logiche operative connettere gli incarichi dei dipendenti di ruolo, sia dirigenti, sia, nei comuni che ne sono privi, apicali responsabili di servizio, alla durata del mandato del sindaco, come bene (in questo caso) ha spiegato la Cassazione.

Ancora, la visione suggerita dall’Anci è totalmente contrastante col costante e solidissimo indirizzo interpretativo della Corte costituzionale, fondato a partire dalla sentenza 103/2007, secondo il quale:

  1. l’interruzione automatica del rapporto di ufficio ancora in corso prima dello spirare del termine stabilito, in mancanza di adeguate garanzie procedimentali, si traduce in una violazione del principio di continuità dell’azione amministrativa, che è strettamente correlato a quello di buon andamento e imparzialità, in tutte le sue forme sintomatiche: efficienza, efficacia ed economicità;
  2. lo spoil system, ma comunque la durata degli incarichi di vertice connessa al mandato, possono ammettersi solo per gli incarichi di estremo vertice dell’ordinamento, limitati ai dirigenti segretari generali o capi dipartimento dei ministeri, sostanzialmente dei sottosegretari non di carriera politica, in considerazione del rilievo della “personale adesione” alle idee politiche della maggioranza di volta in volta eletta.

Negli enti locali la continuità amministrativa non può permettere che gli incarichi gestionali si interrompano a metà anno e, in ogni caso, la strutturazione del vertice amministrativo, sia dei dirigenti, sia dei funzionari, è di natura specificamente attuativa e gestionale e non ha nulla in comune con la funzione di coadiuzione alla formazione dell’indirizzo politico, propria dei dirigenti di prima fascia dello Stato.

Le uniche figure il cui incarico è connaturato per legge al mandato del sindaco sono il segretario comunale (scelta normativa disastrosa), gli addetti agli uffici di staff ai sensi dell’articolo 90 del Tuel e, appunto, i dirigenti a contratto ai sensi dell’articolo 110, nonostante le assurdità interpretative della Cassazione.

Sarebbe il caso che i sindaci e l’Anci si interessassero davvero dell’efficienza della gestione, della riscossione dei tributi, della seria programmazione dei lavori pubblici dando priorità alla manutenzione e salvaguardia del territorio e alle scuole, al potenziamento dei servizi sociali, invece di continuare a dare priorità alla ricerca dei cavalli di Caligola.

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