12/05/2023 – Il principio di rotazione secondo il nuovo codice appalti

 

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Il nuovo codice appalti liberalizza il principio di rotazione: applicazione, divieti e deroghe. Ecco cosa cambia rispetto al dlgs 50/2016

 

Il principio di rotazione è da sempre stato molto discusso in ambito di appalti pubblici. Nasce per garantire la libera concorrenza nelle procedure di gara e per evitare che un operatore economico possa monopolizzare gli affidamenti, innescando così un rapporto esclusivo con l’ente. Consente la partecipazione anche alle micro e piccole imprese.

Il principio di rotazione, in buona sostanza, consente l’alternanza dell’aggiudicazione degli appalti a diverse imprese.

Nel “vecchio codice” dlgs 50/2016 il principio di rotazione era molto stringente: bisognava dare adeguata motivazione in caso di affidamento o reinvito del soggetto economico aggiudicatario. Il nuovo codice appalti liberalizza il principio di rotazione: ora riguarda solo gli affidamenti e non più anche gli inviti.

Prima di entrare nel vivo dell’argomento, ti ricordo che ci sarà un periodo transitorio durante il quale alcune disposizioni del dlgs 50/2016 si sovrapporranno al dlgs 36/2023, per questo si potrebbero creare dubbi nell’applicazione della corretta procedura. Al riguardo ti consiglio di affidarti a software specifici sempre aggiornatida tecnici ed esperti in materia.

Il principio di rotazione quando deve essere applicato?

L’art. 49 del dlgs 36/2023 norma il principio di rotazione di appalti sottosoglia. Il comma 2 indica il divieto di affidamento (diretto) o aggiudicazione di un appalto al contraente uscente (a qualunque titolo sia entrato, anche dopo l’aggiudicazione in una procedura aperta) nei casi in cui 2 consecutivi affidamenti abbiano a oggetto:

  • una commessa nello stesso settore merceologico;
  • la stessa categoria di opere;
  • lo stesso settore di servizi.

Il principio di rotazione e la divisione degli affidamenti in fasce economiche

La stazione appaltante può decidere di dividere gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In questo caso il divieto di affidamento o aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia. Nel caso in cui, ad esempio, l’ente dividesse l’affidamento del “servizio mensa scolastica” in fasce economiche, chi si aggiudica l’affidamento di una determinata fascia, può ottenere successivamente l’affidamento di una fascia economica diversa.

In definitiva, la rotazione si applica solo in caso di affidamenti rientranti nella medesima fascia.

Deroghe al principio di rotazione

Secondo il dlgs 50/2016 la rotazione non si applicava laddove il nuovo affidamento avveniva tramite procedure ordinarie o comunque aperte.

Secondo l’art. 49 del dlgs 36/2023 si delineano diverse deroghe al principio di rotazione che di seguito analizziamo nel dettaglio.

Deroga comma 4

Secondo il comma 4 dell’art. 49 esistono 3 casi in cui il contraente uscente può essere reinvitato o può ottenere l’affidamento diretto:

  • casi motivati con riferimento alla struttura del mercato;
  • effettiva assenza di alternative possibili;
  • accurata esecuzione del contratto precedente.

Queste condizioni le aveva introdotte Anac nelle sue linee guida n.4 quali condizioni per derogare al principio di rotazione, in un contesto nel quale il principio si applicava, però, in maniera molto più distensiva (anche agli inviti).

Deroga comma 5

Il comma 5 contiene un’ulteriore deroga al principio di rotazione. Le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l’indagine di mercato sia effettuata senza limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti nei seguenti casi:

  • procedura negoziata senza bando per i lavori di importo ≥ a 150.000 € e inferiore a 1 milione di €;
  • procedura negoziata senza bando per lavori di importo ≥ a 1 milione di € e fino alle soglie di rilevanza comunitaria;
  • procedura negoziata senza bando per l’affidamento di servizi e forniture (compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione) ≥ a 140.000 € e fino alle soglie di rilevanza comunitaria.

Come detto in precedenza, non si tiene conto del limite imposto dall’art. 50 commi c), d), ed e) del dlgs 36/2023 circa gli operatori economici, in quanto la deroga al principio di rotazione non prevede limiti sul numero dei partecipanti.

Deroga comma 6

Il comma 6 contiene l’ultima deroga. La stazione appaltante può decidere di derogare all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti inferiori a 5.000 € (prima il limite era di 1.000€).

Ti ricordo che gli adempimenti per la stazione appaltante sono diversi: dalla formazione del personale alla predisposizione di un opportuno atto organizzativo per la gestione BIM, dall’acquisizione di un ambiente di condivisione dei dati all’opportuna configurazione dello stesso, dalla predisposizione dei capitolati informativi alla gestione delle offerte, ecc. Non rischiare di trovarti impreparato. Per adeguare al meglio i tuoi sistemi e per essere certo di rispondere appieno ai nuovi follower adempimenti, affidati ad un unico interlocutore in grado di assisterti al meglio.

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