12/05/2023 – Autorità portuale di Livorno, ripetute violazioni del Codice Appalti e della normativa Antimafia

Severo richiamo dell’Autorità Anticorruzione all’Autorità portuale di Livorno (Mare Tirreno Settentrionale) per ripetute violazioni del Codice degli Appalti e della normativa antimafia (legge N. 136, 13 agosto 2010) in merito al controllo dei subcontratti e della tracciabilità dei flussi finanziari. L’istruttoria di Anac, riguardante i lavori di fornitura e posa in opera di nuovi parabordi nel porto di Livorno (importo a base di gara: 2 milioni e 248mila euro), è partita da un esposto del Nucleo Anticorruzione della Guardia di Finanza di Roma. In precedenza il prefetto di Livorno era già intervenuto sull’Autorità portuale con un’ispezione riguardante il rispetto degli obblighi della legge antimafia.

Con una Nota del Presidente di Anac, Giuseppe Busia, approvata dal Consiglio il 4 aprile 2023, l’Autorità ha accertato le ripetute violazioni del Codice dei Contratti e della legge antimafia con riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari. Anac ha rilevato infatti che l’impresa esecutrice dei lavori del porto ha stipulato diversi subcontratti con altri operatori economici senza darne comunicazione e dovuta trasparenza. Anche dopo ripetute sollecitazioni dell’Autorità, risultavano omesse comunicazioni importanti di subcontratti. Infatti, in base alla legge 136/2010, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti devono comunicare all’amministrazione pubblica presso cui realizzano i lavori, i subappalti che effettuano, anche per le necessarie verifiche e per la stretta dipendenza funzionale della prestazione oggetto del subcontratto rispetto a quella dell’appalto principale.

Il subappalto si sostanzia in un subcontratto qualificato con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, ed è perciò intrinsecamente finalizzato alla realizzazione del contratto principale stipulato tra amministrazione committente ed appaltatore. Gli altri subcontratti, invece, sono contratti diversi e autonomi rispetto al contratto d’appalto principale, pur essendo ad esso funzionalmente collegati. Ne consegue che il subappaltatore, pur non avendo costituito alcun legame giuridico con l’amministrazione committente, esegue una prestazione che è rivolta direttamente in favore di quest’ultima, mentre il subcontraente si impegna esclusivamente a porre nella disponibilità dell’appaltatore un prodotto o un servizio che quest’ultimo utilizzerà per realizzare l’oggetto dell’appalto, per cui la sua prestazione è unicamente rivolta a favore dell’operatore economico. Di conseguenza – fa presente Anac – non è tanto il grado dell’affidamento o del sub-affidamento ad essere rilevante, ma la sua tipologia, ossia se si tratta di subappalto o subcontratto necessario per l’esecuzione del contratto principale.

Spetta alla Stazione appaltante – in questo caso l’Autorità portuale di Livorno – vigilare sull’effettiva attuazione di tali adempimenti da parte dell’impresa appaltatrice. “La ratio –scrive Anac – è quella di aumentare la trasparenza in un settore che si presta a facili abusi e che comporta il rischio che nell’esecuzione delle opere pubbliche intervengano, nei fatti, soggetti esposti a infiltrazioni da parte della criminalità organizzata”. Inoltre – ricorda Anac “i subcontratti, a pena di nullità, devono riportare un’apposita clausola con cui le parti contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari”.

Il documento

 

 

Atto del Presidente del 4 aprile 2023 – fasc.3252.2022.pdf

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