08/06/2023 – Partecipazione del consigliere comunale alle sedute della conferenza dei servizi ex art.14 e ss. L. n.241/1990

Territorio e autonomie locali

 

Categoria  05.02.05 Consiglieri: prerogative e compiti

Sintesi/Massima 

Non sussiste un diritto dei consiglieri comunali a partecipare alle Conferenze dei Servizi ex art.14 e seguenti della L.241/1990, in quanto prevista esclusivamente nei confronti dei soggetti direttamente interessati al provvedimento da emanare.

Testo 

(Parere n.13637 dell’8.5.2023) Con nota n.7357 del 28.03.2023 un sindaco ha posto un quesito in materia di partecipazione alla conferenza dei servizi di cui all’articolo 14 e seguenti della legge n.241/1990. In particolare, è stato chiesto se per i consiglieri comunali, che abbiano manifestato la volontà di essere invitati alla conferenza dei servizi convocata per dare corso all’iter di realizzazione di un centro commerciale, sussista il diritto di partecipazione. I consiglieri comunali richiedenti ritengono che ben potrebbero presenziare alle conferenze dei servizi, in quanto rappresentanti degli interessi diffusi della cittadinanza in base al mandato ricevuto dagli elettori. Al riguardo, si osserva preliminarmente che ai sensi dell’art.14-ter, comma 6, della predetta legge n.241/1990 è previsto che “Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza”. Il regolamento comunale sul procedimento amministrativo del comune in questione disciplina la “Conferenza dei servizi” e la “Conferenza dei servizi interna” rispettivamente agli articoli 20 e 21, ma non contiene alcuna disposizione utile a dirimere la problematica segnalata. L’articolo 14-quater della citata legge n.241/1990, al comma 1 stabilisce che “la determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall’amministrazione procedente all’esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati”. Appare evidente che la partecipazione ai lavori di tale organismo è demandata ai soggetti che hanno competenza istituzionale, prevista dalle norme, in ordine alla definizione della questione posta in esame. I consiglieri comunali oltre ad esercitare, nell’ambito consiliare, le competenze previste dall’articolo 42 del d.lgs. n.267/2000, con la possibilità di esprimersi in seno al consiglio comunale in merito allo strumento di pianificazione urbanistica, hanno facoltà di promuovere atti di sindacato ispettivo come previsti dall’articolo 43, commi 2 e 3, del medesimo d.lgs. n.267/2000. In merito, il TAR Lazio con sentenza n.9324 del 7/7/2022 ha ribadito il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez.II, con sentenza 8 luglio 2019, n.4734. L’Alto Consesso nel caso esaminato aveva precisato che “… la partecipazione al procedimento e alla conferenza di servizi per il rilascio dell’autorizzazione unica è prevista esclusivamente nei confronti dei soggetti direttamente interessati al provvedimento da emanare; gli altri soggetti istituzionali o meno, che non hanno un interesse diretto nel procedimento in corso, possono essere facoltativamente invitati, senza che gli stessi possano incidere sulle decisioni da trattare”. Si ritiene, pertanto, che non sussista un diritto dei consiglieri comunali a partecipare alle conferenze dei servizi.

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