01/06/2023 – Sulla giurisdizione del g.a. in caso di inserimento nella massa passiva dei debiti fuori bilancio derivanti da spese legali

COMUNE e provincia – PROCEDURA DI DISSESTO – Crediti per spese legali – GIURISDIZIONE – Giudice amministrativo 

Qualora un Comune in gestione commissariale per dissesto reclami in giudizio l’inserimento nella massa passiva, da parte dell’Organismo straordinario di liquidazione (OSL), dei debiti fuori bilancio derivanti da spese legali, la posizione soggettiva fatta valere dall’ente s’identifica con l’interesse pubblico alla sana e corretta gestione finanziaria delle risorse comunali e non con il diritto soggettivo alla realizzazione del credito, appartenente semmai a soggetti terzi. Consegue quindi la giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo a conoscere della relativa controversia rilevando il petitum sostanziale e la causa petendi, ossia l’intrinseca natura della posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio; tuttavia possono essere attratte nella massa passiva di liquidazione esclusivamente le voci appartenenti al debito pregresso. (1)

COMUNE e provincia- PROCEDURA DI DISSESTO – Organo straordinario di liquidazione – Attività accertativa 

L’OSL, nell’espletamento di tale attività, non dispone di potere discrezionale, ma procede a una mera attività ricognitiva e accertativa di contenuto tecnico-contabile delle posizioni debitorie pregresse. (2)

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