01/06/2023 – Sull’accesso, da parte di un avvocato, agli atti di un procedimento disciplinare

Avvocato – Atto amministrativo – Accesso – Procedimento disciplinare 

È infondata la richiesta di accesso, da parte di un avvocato, agli atti di un procedimento disciplinare, finalizzata a conoscere l’esatto numero delle segnalazioni pervenute a fini disciplinari: infatti, si tratta di un’istanza indeterminata, esplorativa e lesiva della riservatezza di terzi (1).

(1)    Non risultano precedenti in tali esatti termini.

Nel caso di specie, un avvocato aveva impugnato il provvedimento di diniego dell’accesso agli atti opposto dal Consiglio distrettuale di disciplina presso l’Ordine degli avvocati di Bari, lamentando l’illegittimità, per un verso, del rifiuto opposto a fornire informazioni inerenti procedimenti disciplinari pendenti concernenti altro professionista avvocato e, per altro verso, del diniego di accesso documentale. In particolare, parte ricorrente attivava, con unico ricorso, due processi connessi, il primo, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., riguardante un (presunto) silenzio-rifiuto a fornire talune informazioni richieste, e, il secondo, ai sensi dell’art. 116, comma 1, c.p.a., sul provvedimento di diniego di accesso agli atti.

L’azione avverso il silenzio è stata dichiarata inammissibile, sia perché il Consiglio distrettuale aveva adottato un provvedimento espresso, sia perché in materia di accesso la legge prevede la formazione di un silenzio diniego. Quanto all’impugnativa del diniego dell’istanza finalizzata a conoscere il termine di conclusione del procedimento, essa è stata ritenuta infondata perché – se la legge non regola il procedimento disciplinare – l’istituzione gode di ampia discrezionalità nel gestirlo.

Quanto alla domanda di accesso, è stata ritenuta infondata in primo luogo perché esplorativa: per giurisprudenza costante, ricorda il T.a.r., l’istanza di accesso agli atti deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso dell’Amministrazione (indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto) e non può riguardare dati e informazioni generiche relative a un complesso non individuato di atti, di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza, il contenuto e finanche l’effettiva sussistenza. 

In secondo luogo, perché il procedimento disciplinare era ancora nella fase istruttoria, non essendovi alcuna incolpazione: e “nella fase (istruttoria) pre-procedimentale, l’accesso agli atti non è consentito né al soggetto sottoposto ad accertamenti né all’esponente (o denunciante); né a quest’ultimo può accordarsi una tutela maggiore rispetto a quella che va riconosciuta al potenziale incolpato. Non può darsi luogo ad accesso, quando pendono accertamenti (potenzialmente anche involgenti dati “sensibili” oppure dati cruciali), a pena della compromissione della genuinità degli elementi acquisiti o ancora da acquisirsi, alla stessa stregua di quanto accade in qualsivoglia procedimento sanzionatorio sia penale che di indole amministrativa”.

Infine, l’accesso lederebbe il diritto alla riservatezza del terzo che ha presentato l’esposto; e “Colui che presenti un esposto ad un’autorità amministrativa ha diritto che sullo stesso sia mantenuto il più stretto “riserbo”, ossia la riservatezza (Reg. U.E. 2016/679 c.d. G.D.P.R.) e il segreto d’ufficio (art. 5 d.P.R. n. 3 del 1957; art. 326 c.p.), in quanto inerente le esclusive potestà pubbliche esercitabili dall’autorità al quale è stato presentato e riguarda un caso specifico. L’esposto dunque non è, per sua intrinseca natura, ostensibile a terzi in toto estranei”.

 

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto