13/01/2023 – Applicabilità della proroga “a tempo” dell’efficacia delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative. Pronuncia della Corte di Cassazione.

La Terza Sezione ha affermato che la proroga “a tempo” dell’efficacia delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, introdotta dall’art. 3, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, non si applica alle concessioni scadute prima del 27 agosto 2022, data di entrata in vigore della normativa. (Fattispecie relativa a concessione demaniale marittima rilasciata in data 01/01/2002 per la durata di sei anni e non automaticamente rinnovata perché scaduta, per mancato pagamento del canone, prima della proroga disposta ex lege dall’art. 1, comma 18, d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, applicabile alle sole concessioni valide ed efficaci al momento dell’entrata in vigore del decreto).

Corte di Cassazione, Sez. III, sent. del 10 gennaio 2023, n. 404.

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