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Con la sentenza in rassegna, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha risposto ad alcuni quesiti inerenti al perimetro della discrezionalità del Ministro della giustizia (e relativa sindacabilità da parte del giudice amministrativo in caso di mancato esercizio del c.d. potere di blocco) nella decisione delle richieste di assistenza giudiziaria dall’estero, in presenza di atti certamente qualificabili come di c.d. alta amministrazione

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