04/01/2022 – Parità di genere negli appalti pubblici: il recente comunicato Anac

L’ANAC, con il Comunicato 30 novembre 2022 ha fornito chiarimenti in merito alla certificazione di parità di genere per la partecipazione ai pubblici appalti. 

La normativa di riferimento

Come si ricorderà la normativa di riferimento in materia è contenuta nell’art. 46-bis del Codice delle pari opportunità, il quale ha introdotto il certificato di parità di genere conseguibile dalle imprese, volto a ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità.

Assume poi rilevanza anche l’articolo 5 della citata legge 162/2021, il quale stabilisce che: ‘‘Compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti relativi a procedure per l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta in relazione al possesso da parte delle aziende private, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, della certificazione della parità di genere”.

L’articolo 34 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 recante: «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, convertito con legge 29 giugno 2022, n. 79, rubricato «Rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere», ha dato attuazione alla previsione succitata, introducendo nel Codice dei contratti pubblici alcuni correttivi. In particolare:

a) all’articolo 93, comma 7, ha inserito il possesso della certificazione della parità di genere tra le condizioni per l’ottenimento della riduzione del 30 per cento dell’importo della garanzia provvisoria, nei contratti di servizi e forniture;

b) all’articolo 95, comma 13, ha inserito l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 tra le circostanze che consentono l’attribuzione di un maggior punteggio in sede di valutazione dell’offerta.

I suggerimenti di ANAC

Nel Comunicato citato in premessa l’Autorità ha offerto una serie di suggerimenti per la valutazione del requisito relativo all’adozione di politiche volte a favorire la parità di genere.

In primo luogo le stazioni appaltanti devono chiedere alle imprese concorrenti il possesso della certificazione di parità di genere di cui al citato articolo 46-bis, indicando espressamente nei documenti di gara il riferimento alla prassi UNI/PdR 125:2022 e al rilascio da parte di organismi accreditati nello specifico ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 il cui certificato di accreditamento sia stato rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1.

Le amministrazioni possono considerare idonee alla dimostrazione del requisito in esame le certificazioni equivalenti rilasciate da Organismi stabiliti in altri Stati membri. Con riferimento a tale aspetto, la Commissione raccomanda l’indicazione di certificazioni oggettive e accessibili a tutti gli operatori interessati, che:

1) riguardino soltanto criteri collegati all’oggetto dell’appalto;

2) siano basate su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;

3) siano stabilite nel quadro di un processo aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti governativi, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative;

4) siano accessibili a tutte le parti interessate;

5) siano stabilite da terzi sui quali l’operatore economico che richiede l’etichettatura non può esercitare un’influenza determinante.

Le stazioni appaltanti sono chiamate a valutare l’equivalenza caso per caso, evidenziando che, in genere, i requisiti si possono considerare equivalenti se sono ambiziosi almeno quanto quelli specificati nella documentazione di gara.

Inoltre, nei casi in cui gli offerenti non possano ottenere un marchio entro i termini pertinenti per motivi a loro non imputabili, vanno prese in considerazione altre forme adeguate di prova (ad esempio fascicolo tecnico).

Le amministrazioni, quindi, nei casi indicati all’articolo 87, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, dovranno consentire la dimostrazione del requisito in esame con altri mezzi di prova ritenuti appropriati, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure proposte soddisfano le norme di garanzia richieste.

Può costituire un mezzo di prova adeguato la presenza di un sistema di gestione per la parità di genere che preveda la misura, la rendicontazione e la valutazione dei dati relativi al genere, oltre che la strutturazione e adozione di un insieme di indicatori prestazionali (KPI) inerenti le politiche di parità di genere adottate dall’impresa con riferimento alle diverse aree di interesse previste dalla Prassi di riferimento (Cultura e strategia; Governance; Processi HR; Opportunità di crescita ed inclusione delle donne in azienda; Equità remunerativa per genere; Tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro).

Infine, è stata richiamata l’attenzione delle stazioni appaltanti sulla necessità di rispettare i principi di proporzionalità e ragionevolezza nella determinazione del maggior punteggio da attribuire in relazione all’adozione di politiche volte a favorire la parità di genere.

Sotto il profilo della proporzionalità, ANAC suggerisce di tener conto dell’importanza relativa che l’elemento da valutare riveste rispetto agli altri elementi oggetto di valutazione, nonché rispetto ai bisogni della stazione appaltante.

Sotto il profilo della ragionevolezza, il punteggio previsto dovrà essere adeguato e quindi corrispondente alla situazione presa in considerazione e non eccedente rispetto a quanto strettamente necessario per raggiungere lo scopo.


Un altro diluvio documentale, irto di incertissime valutazioni totalmente discrezionali che andrebbero bene se non fossero occasione certa di contenzioso.

LO

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