05/01/2023 – Sull’ambito di applicazione del congelamento dei prezzi previsto dal cd. Decreto Aiuti bis

Amministrazione dello Stato – Contratto – Consumatore – Giustizia amministrativa – Tutela cautelare

L’art. 3 del d.l. n. 115 del 2022, nella sua formulazione letterale, si riferisce allo ius variandi del venditore relativamente ai contratti di fornitura in essere, ossia alla possibilità dell’operatore di modificare il prezzo prima della scadenza della relativa parte del contratto; pertanto, la norma non appare prima facie applicabile anche ai contratti a tempo determinato o ai contratti che prevedano una scadenza predeterminata delle condizioni economiche a data precedente il 30 aprile 2023, essendo in questione in tal caso non l’esercizio dello ius variandi ma un rinnovo contrattuale liberamente pattuito dalle parti.

● Non si ravvisano precedenti in termini (Fattispecie relativa al caso di una società che aveva impugnato il provvedimento con cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva imposto alla società ricorrente di sospendere “l’applicazione di ogni variazione delle condizioni economiche dei contratti di fornitura comunicate dal 10 agosto 2022 e confermi le condizioni economiche di fornitura in essere fino al 30 aprile 2023, dandone comunicazione ai consumatori individualmente e con la medesima forma precedentemente utilizzata”. La società aveva chiesto la sospensione cautelare del provvedimento in parola, lamentando un ingente danno economico, ed il Consiglio di Stato, con la predetta ordinanza, ha accolto l’istanza cautelare solo entro i limiti indicati in massima, precisando che “qualora invece si tratti di contratti a tempo indeterminato, che non prevedono scadenza nella parte economica o la prevedano in data posteriore al 30 aprile 2023, essi non possano essere modificati nella parte concernente le condizioni economiche prima della scadenza del termine indicato nell’art. 3 del D.L.115/2022 e pertanto per essi valga il “congelamento” dello ius variandi disposto dal decreto c.d. Aiuti bis”.

Cons. Stato, sez. VI, ord. 22 dicembre 2022, n. 5986 – Pres. Montedoro-Est. Lobis

 

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto