16/02/2023 – Legittimità del diniego di accesso civico ai documenti individuati con decreto del Ministro dell’interno. Pronuncia del TAR Lazio.

L’Agenzia industrie difesa opera secondo criteri industriali sotto la vigilanza del Ministro della difesa: pertanto, non costituisce un’amministrazione statale, bensí un’agenzia di diritto pubblico istituita ai sensi del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, rientrando cosí tra le pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1, comma 2 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

In forza del rinvio operato dall’art. 5-bis, comma 3 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sono sottratti all’accesso civico i documenti elencati nel decreto del Ministro dell’interno del 16 marzo 2022 costituente fonte normativa legittimata dall’art. 24, comma 2 l. 7 agosto 1990, n. 241 (nel caso in esame, è stato reputato legittimo il diniego di accesso civico opposto ad un giornalista della richiesta di ostensione dell’Accordo di collaborazione tra l’Agenzia industrie difesa ed il Ministero dell’interno, nell’ambito del progetto «Support to integrated border and migration management in Libya – Second phase», trattandosi di intesa tecnica di cui al citato d.m. 16 marzo 2022).

Nel caso di documenti riservati, è correttamente motivato il rigetto dell’accesso che si limiti ad individuare i parametri normativi applicabili, laddove il diniego rischierebbe di rendere espliciti i contenuti riservati.

TAR Lazio, sez. I-bis, sent. Del 1° febbraio 2023, n. 1779

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto