07/02/2023 – Applicazione per i comuni con meno di 3000 abitanti della normativa su parità di genere. Funzionamento della giunta con soli due componenti.

Territorio e autonomie locali 3 Febbraio 2023

Categoria  05.03.01 Composizione, funzionamento, competenze, durata in carica

Sintesi/Massima 

Il TAR Puglia, con sentenza n.173/2022, ha ritenuto che il principio di parità di genere va ritenuto recessivo rispetto a quello di attribuzione fiduciaria delle cariche di giunta, naturalmente soggette al criterio dell’assegnazione agli appartenenti allo schieramento politico di maggioranza, solo in tal modo garantendosi la corretta gestione ed amministrazione dell’ente.

Testo 

(Parere n.3685 dell’1.2.2023) È stato chiesto un parere in ordine all’applicazione per i comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti della normativa in tema di parità di genere nelle giunte. Nel caso in esame, la giunta di un ente avente popolazione inferiore a 3000 abitanti è attualmente composta dal vice sindaco e da un assessore. Il sindaco è stato sospeso dalla carica per la durata di diciotto mesi a seguito di una sentenza. Alcuni consiglieri di minoranza hanno segnalato il mancato rispetto della normativa in tema di parità di genere, nonché le difficoltà di funzionamento di un organo giuntale composto di soli due membri. Al fine di superare tali criticità hanno proposto di modificare lo statuto comunale, ma la proposta non è stata accolta dal consiglio comunale. Al riguardo, si rappresenta che il comma 137 dell’art.1 della legge n.56/14 dispone che “Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”. Per quanto concerne i comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, occorre tener conto che, ai sensi dell’art.6, comma 3, del decreto legislativo n.267/00, come modificato dalla legge n.215/12, è previsto che gli statuti comunali e provinciali stabiliscano norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. L’art.2, comma 1, lett.b), della stessa legge n.215/12 ha modificato l’art.46, comma 2, del T.U.O.E.L. disponendo che il sindaco ed il presidente della provincia nominano i componenti della giunta “nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi …”. La normativa va letta alla luce dell’art.51 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n.1/2003, che ha riconosciuto dignità costituzionale al principio della promozione della pari opportunità tra donne e uomini. Tali disposizioni, recependo i principi sulle pari opportunità dettati dall’art.51 della Costituzione, dall’art.1 del decreto legislativo dell’11 aprile 2006, n.198 (Codice delle pari opportunità) e dall’art.23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, non hanno un mero valore programmatico, ma carattere precettivo, finalizzato a rendere effettiva la partecipazione di entrambi i sessi, in condizioni di pari opportunità, alla vita istituzionale degli enti territoriali. Con riferimento alla tematica del rispetto della parità di genere nelle giunte dei comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti, va considerata anche la sentenza n.173 del 27.01.2022 con la quale il TAR Puglia, Sez.I, nell’evidenziare che nel caso esaminato nessuno dei soggetti femminili interpellati dal sindaco, tra quelli di sua fiducia, si è reso disponibile ad accettare la carica, per ammissione degli stessi ricorrenti, ha ritenuto che “… il principio di parità di genere va, comunque, ritenuto recessivo rispetto a quello di attribuzione fiduciaria delle cariche di giunta che, per la loro natura politica, sono naturalmente soggette al criterio dell’assegnazione agli appartenenti allo schieramento politico di maggioranza, solo in tal modo garantendosi la corretta gestione ed amministrazione dell’ente e la sua effettiva governabilità”. La sentenza in commento non ritiene meritevole di tutela “l’ambizione dei ricorrenti, espressione della minoranza, di vedere nominata una consigliere di minoranza in giunta, in ossequio all’invocato principio di parità di genere”. Tanto premesso, si fa presente che, ai sensi dello statuto comunale in parola, è previsto che il sindaco possa nominare anche assessori esterni al consiglio; pertanto, il vicesindaco ben potrebbe esperire un tentativo volto ad individuare un assessore di sua fiducia di genere femminile. In ordine alla ulteriore questione concernente l’attuale assetto dell’organo giuntale, giova fare riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez.IV, n.4573 del 2011, con la quale il citato giudice amministrativo, nel richiamare il noto principio “duo non faciunt collegium”, ha precisato che “… prevedere, sia pure incidenter tantum, non una semplice composizione ‘pari’ di un organo collegiale, ma la possibilità che un organo collegiale possa essere composto da due soli componenti, significa o accettare la (possibile) paralisi della volontà decisionale dell’organo, in casi di dissenso tra i due componenti (il che non è ammissibile in ossequio ad evidenti principi di buon andamento dell’azione amministrativa e di mera ragionevolezza), oppure rendere necessario che, in caso di parità, prevalga il voto del presidente (Sindaco)”. Ciò posto, si rappresenta che, come noto, il vigente ordinamento non prevede poteri di controllo di legittimità sugli atti degli enti locali in capo a questa Amministrazione. Pertanto, gli eventuali vizi di legittimità degli atti adottati potranno essere fatti valere nelle sedi competenti.

 

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