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Facendo seguito al comunicato del 20 gennaio scorso, con il quale il DAIT-Ministero dell’Interno ha  inteso chiarire che il contributo assegnato ai sensi dell’articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2021, n.234, può essere interamente utilizzato dai comuni beneficiari per l’incremento delle indennità di funzione anche nel caso in cui gli stessi abbiano adottato deliberazioni di riduzione, parziale o totale, della misura piena dell’indennità prevista dalla normativa all’epoca vigente, si informa che, per aderire alle richieste formulate da alcuni enti, il termine per la presentazione del certificato sull’impiego del contributo per l’anno 2022 è differito al 15 maggio 2023.

Infine, per quanto riguarda la restituzione delle somme eventualmente non impiegate, il relativo versamento dovrà essere effettuato utilizzando il tipo pagamento “Accredito tesoreria provinciale Stato per tabella B”, indicando al numero conto Banca d’Italia il capitolo di entrata “356003” beneficiario TESORO DELLO STATO CF 80226730580 ed inserendo nella causale: “Riversamento parte contributo indennità amministratori non utilizzata” IBAN IT 45 O 01000 03245 348 0 14 3560 03.

Ripubblichiamo il Decreto 30 maggio 2022 per riparto del fondo di 110 milioni di euro per l’anno 2022 a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario, per l’incremento dell’indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle stesse regioni.

da dait.interno.gov.it

DAIT-Ministero dell’Interno, Comunicato del 20 gennaio 2023

decreto 30-05-2022

decreto 30-05-2022 Allegato A

decreto 30-05-2022 Allegato B

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