07/02/2023 – Il risanamento finanziario degli enti locali in crisi e l’inesigibilità degli interessi sui debiti pecuniari dell’ente locale dissestato

Il risanamento finanziario degli enti locali che versano in condizioni di squilibrio costituisce una questione cruciale, non potendo detti enti estinguersi, come, invece, possibile per le società di diritto privato. Per il caso di declaratoria, da parte dell’ente locale, del proprio dissesto finanziario il legislatore ha previsto uno specifico trattamento per i debiti rimasti insoluti (cfr. art. 248 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267). Il Consiglio di Stato ha dubitato della legittimità costituzionale della normativa de qua con specifico riferimento al trattamento riservato ai debiti non integralmente soddisfatti da parte dell’organo straordinario di liquidazione nominato a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario, debiti per i quali i creditori potrebbero agire nei confronti dell’ente locale tornato in bonis per ottenere il pagamento degli interessi medio tempore maturati. Situazione, questa, potenzialmente produttiva di un’ulteriore crisi finanziaria.

 

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