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Il funzionario comunale non è legittimato alla riscossione di quanto dovuto a titolo di contributo di costruzione, sulla base delle seguenti considerazioni:

  • la disciplina pubblicistica non consente, se non in casi eccezionali, la corresponsione del contributo di costruzione con modalità diverse da quelle che prevedono il versamento diretto in tesoreria; ciò alla luce sia della disciplina statale (che prevede la necessità di effettuare versamenti per il tramite del servizio di tesoreria) sia della regolamentazione comunale (che relega ad ipotesi meramente eccezionali i casi in cui i versamenti di quanto dovuto all’Ente civico possano non essere effettuati per il tramite del Sevizio di tesoreria);
  • non si configura alcuna omessa vigilanza a carico del Comune, in quanto nessuna misura poteva essere concretamente adottata al fine di impedire la perpetrazione di un callido comportamento criminoso da parte del funzionario comunale teso ad appropriarsi, con modalità ingannevoli, di somme di denaro spettanti all’Ente civico;
  • non ricorre l’elemento soggettivo dell’assenza di colpa in capo a chi abbia assunto i panni del solvens, ma nemmeno trova riscontro la colpa del creditore, ovverosia del Comune, così da contribuire a creare una situazione di apparente legittimazione dell’accipiens;
  • gli stati psicologici dei protagonisti della vicenda di causa depongono parimenti nel senso dell’insussistenza dei presupposti applicativi dell’art. 1189 c.c. dovendosi registrare, da un lato, il comportamento doloso dell’accipiens, tale da recidere il nesso di immedesimazione organica col Comune e, dall’altro, il comportamento gravemente colposo del solvens.

(Nella fattispecie in esame, è controverso se, a seguito sia del preliminare versamento degli oneri di urbanizzazione nelle mani del funzionario comunale a mezzo di assegno bancario, senza l’indicazione dell’intestatario e con quietanza del Comune apposta sulla c.d. “scheda oneri”, sia della successiva appropriazione della relativa somma di denaro da parte dell’accipiens, il solvens sia tenuto o meno ad ulteriormente corrispondere all’Amministrazione la somma dovuta).

Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. del 27 gennaio 2023, n. 933

 

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