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Il nodo dei requisiti di idoneità

I requisiti d’idoneità richiesti per partecipare ad una gara d’appalto devono essere posseduti dai concorrenti non solo alla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, ma anche per tutta la durata della procedura fino alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo di esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità.

Pertanto, qualora in corso di esecuzione del contratto d’appalto intervenga la perdita dei requisiti di ordine generale o di ordine speciale, da parte dell’appaltatore, la stazione appaltante è tenuta a valutare l’opportunità di procedere alla risoluzione del contratto d’appalto. Come stabilito dal Codice dei Contratti in vigore.

Così l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha risposto ad un’Azienda regionale Trasporti di un’importante Regione del Meridione, alla domanda se sciogliere il contratto d’appalto alla società affidataria, in quanto i vertici sono sottoposti ad indagini penali per reati corruttivi.

Il parere dell’Anac

Il parere riguardava la gestione del servizio di biglietteria elettronica degli autobus.

Con parere di funzione consultiva N.69 dell’11 gennaio 2023Anac ha evidenziato che i requisiti generali di moralità richiesti dall’ordinamento ai fini della partecipazione alle gare per l’affidamento degli appalti pubblici e della stipula dei relativi contratti, sono elencati nell’art. 80 del Codice Appalti.

In particolare, la norma stabilisce che «costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale…».

I reati che incidono sulla moralità del concorrente sono quindi elencati nella disposizione richiamata, la quale fa espresso riferimento, ai fini dell’esclusione automatica dalla gara, alla sentenza definitiva di condanna o al decreto penale per uno dei predetti reati.

Pertanto, non è sufficiente che sia in corso un procedimento penale per l’accertamento della commissione dei reati indicati dall’art. 80 o che sia stata emessa in tale ambito una misura cautelare o disposto un rinvio a giudizio a carico dei soggetti indicati dalla medesima norma.

Il dettaglio della violazione

Non è escluso, però, che determinati fatti di rilievo penale, laddove costituenti ipotesi di grave errore professionale, possano far scattare i requisiti di risoluzione del contratto, indipendentemente dalla astratta configurabilità o meno della causa ostativa. 

In altri termini, al di fuori delle cause di esclusione tassativamente previste dal Codice, in presenza di gravi fatti di rilevanza penale conosciuti dalla stazione appaltante è demandato alla stessa stazione appaltante un margine importante di discrezionalità con riferimento alla verifica del requisito previsto come causa ostativa alla partecipazione a gare d’appalto e alla stipula dei relativi contratti. Questo previa motivata valutazione della stazione appaltante, la circostanza che il concorrente abbia commesso un errore grave nell’esercizio della sua attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante. 

La rilevanza delle situazioni accertate, ai fini dell’esclusione, deve essere valutata nel rispetto del principio di proporzionalità, assicurando che: 1. le determinazioni adottate dalla stazione appaltante perseguano l’obiettivo di assicurare che l’appalto sia affidato a soggetti che offrano garanzia di integrità e affidabilità; 2. l’esclusione sia disposta soltanto quando il comportamento illecito incida in concreto sull’integrità o sull’affidabilità dell’operatore economico in considerazione della specifica attività che lo stesso è chiamato a svolgere in esecuzione del contratto da affidare; 3. l’esclusione sia disposta all’esito di una valutazione che operi un apprezzamento complessivo del candidato in relazione alla specifica prestazione affidata. L’attivazione del contradditorio persegue, altresì, lo scopo di consentire all’operatore economico di provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (cosiddetto self cleaning).

Leggi il documento

 

Parere funzione consultiva n. 69 – 11 gennaio 2023.pdf

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