27/04/2023 – Nuovo codice appalti e incentivi tecnici, cosa cambia?

Nuovo codice appalti e incentivi tecnici, cosa cambia?

La questione degli incentivi alle funzioni tecniche è sempre stata un argomento “scottante”. In quasi 30 anni, dalla legge Merloni all’attuale Governo Meloni, abbiamo assistito a numerosi cambiamenti. La legge Merloni prevedeva la divisione di un incentivo a valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione di singoli lavori entro il 15% dell’importo a base di gara. Con il dlgs 163/2006 il limite delle risorse incentivabili viene portato al 2%. La legge 114/2014 introduce il fondo per la progettazione e l’innovazione che il dlgs 50/2016 trasforma in fondo che incentiva le funzioni tecniche. Il nuovo codice appalti conferma le precedenti disposizioni, con una previsione del 2%, con alcune modifiche analizziamo in seguito nel dettaglio. Gli incentivi alle funzioni tecniche ora sono normate dall’art. 45 e dall’allegato I.10 che specifica le attività tecniche previste.

Gli incentivi rappresentano il 2% dell’importo dei lavori. Di questa percentuale bisogna fare un’ulteriore ripartizione: l’80% viene destinato ai tecnici, il restante 20% può essere utilizzato per acquisti di beni, strumenti e servizi oppure per tirocini formativi. Possono essere finanziate anche strumentazioni e tecnologie finalizzate a progetti di innovazione per l’uso progressivo di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture (BIM – Building Information Modeling).

Incentivi ai tecnici: ecco cosa cambia

Rispetto al dlgs 50/2016 possiamo notare 4 importanti novità. Le analizziamo nel dettaglio.

1. Tetto massimo per gli incentivi

La prima novità risiede nel tetto retributivo individuale (percepito dal singolo dipendente) che viene elevato fino al 100%. Nello specifico, il dlgs 50/2016 poneva un limite del 50%:

gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non potevano superare l’importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Con il dlgs 36/2023 il limite del 50% scompare. Al comma 4 dell’art. 45 si legge:

L’incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell’anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. (100%)

2. Incremento del 15% per uso di strumenti digitali

La seconda novità è l’incremento ulteriore del 15% per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell’appalto. È chiaro il riferimento al BIM e agli strumenti per gestire i nuovi appalti BIM.

3. Nessuna confluenza nel fondo per l’incentivazione

La terza novità è nel comma 3 in cui viene stabilito che gli incentivi per funzioni tecniche vengono erogati direttamente al personale dipendente, senza la confluenza nel fondo per l’incentivazione come invece previsto dall’art. 113 del d.lgs. 50/2016, attuando una semplificazione sul piano finanziario, burocratico e contabile.

4. Allegato I.10, elenco delle attività tecniche incentivabili

Quarta novità è l’allegato I.10. L’allegato include un elenco tassativo di attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure che nel comma 1 dell’art. 113 dlgs 50/2016 venivano definite in maniera generica, solo “funzioni tecniche”.

Infografica incentivi funzioni tecniche

Di seguito ti propongo un’infografica esplicativa con lo schema delle funzioni tecniche previste dall’allegato I.10 del nuovo codice. Il riferimento è all’appalto di lavori; le medesime funzioni si intendono valide anche per gli appalti di servizi e forniture, con le dovute differenze (direttore dell’esecuzione e suoi collaboratori, verifica della conformità, ecc.).

 

Infografica incentivi funzioni tecniche

Infografica incentivi funzioni tecniche

Nuovo codice appalti, 2% per le funzioni tecniche

La misura resta confermata nel 2% dell’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base di gara.

Del 2% previsto, l’80% è ripartito tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione.

I criteri di riparto e quelli di eventuale riduzione a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti secondo i rispettivi ordinamenti.

L’incentivo è corrisposto dal dirigente o dal responsabile di servizio in accordo con il RUP, a coloro che hanno svolto le funzioni tecniche.

Il codice precisa che l’incentivo complessivo massimo annuo non può essere superiore al 100% dell’importo lordo annuo dello stesso dipendente.

Allegato I.10, le attività tecniche incentivabili

L’allegato I.10 del dlgs 36/2023 contiene l’elenco delle attività incentivabili che ricoprono la percentuale del 2%. Tale percentuale viene ulteriormente divisa come segue:

  • l’80% di ciascun progetto è destinato ad incentivare l’attività dei soggetti, dipendenti dell’ente, che svolgono le funzioni tecniche elencate nell’allegato I.10 Nello specifico:
    • RUP;
    • programmazione della spesa per investimenti;
    • collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento)
    • redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
    • redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
    • redazione del progetto esecutivo;
    • coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
    • verifica del progetto ai fini della sua validazione;
    • predisposizione dei documenti di gara;
    • direzione dei lavori;
    • ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
    • coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
    • direzione dell’esecuzione;
    • collaboratori del direttore dell’esecuzione
    •  coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
    • collaudo tecnico-amministrativo;
    • regolare esecuzione;
    • verifica di conformità;
    • collaudo statico (ove necessario).
  • il 20% è destinato all’acquisto di beni e tecnologie funzionali volti ad incentivare:
    • la modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture (BIM);
    • l’implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
    • l’efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
    • attività di formazione per l’incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
    • per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
    • per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

 

 

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