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Sentenza del 21/02/2022 n. 1040 – Comm. Trib. Prov. Cosenza Sezione/Collegio 3

Intitolazione:

Notificazione dell’atto impositivo – Causa di integrazione dell’efficacia – Estinzione della pretesa per decadenza o prescrizione – Possibilità

Massima:

La notifica non è elemento costitutivo, ma integrativo dell’efficacia dell’atto impositivo. Pertanto, la sua mancanza non ne determina la nullità ai sensi dell’art 21-septies della legge n. 241 del 1990, ma la temporanea non produzione di effetti. I termini di decadenza o di prescrizione continuano a trascorrere anche nelle more della notifica, cosicché, al momento dell’impugnazione dell’atto, la sottostante pretesa tributaria può essersi definitivamente estinta per il sopravvenuto spirare del detto termine.

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